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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021

Art. 7
Sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 75/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022), dopo le parole “
per l'anno 2020
” sono aggiunte le seguenti: “
ed euro 382.000,00 per l'anno 2021
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 75/2020 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fino a un massimo di euro 1.288.000,00 per l’anno 2020 ed euro 382.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:
a) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
b) per euro 382.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021;
c) per euro 288.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.