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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.

Bollettino Ufficiale n. 77, parte prima, del 13 agosto 2021

Art. 12
Nuove misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici
1. Ad integrazione delle misure di sostegno di cui alla legge regionale 14 dicembre 2020, n. 96 (Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell’articolo 41 della l.r. 65/2019 ), al fine di favorire la ripresa dell’attività economica a seguito dell’emergenza COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale, la Regione riconosce agli enti fieristici come definiti all’articolo 1 della stessa l.r. 96/2020 e per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto.
2. Per accedere al contributo l’ente fieristico, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 ed il 30 settembre 2022, deve organizzare direttamente almeno tre manifestazioni, di cui una di livello internazionale.
3. Il contributo, calcolato in base alla superficie netta coperta a disposizione degli espositori, è assegnato in maniera provvisoria e condizionata all’effettiva organizzazione diretta delle suddette manifestazioni. Per la definizione di “superficie netta” si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018 .
4. Il contributo è determinato sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 5. In presenza di una spesa complessiva superiore alle risorse disponibili, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.
5. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata la spesa massima di euro 727.828,00, di cui euro 557.828,00 per l’anno 2021 ed euro 170.000,00 per l’anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
6. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 27 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 13 , comma 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 12 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.