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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 39
Tributi regionali. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 31/2005
1. Nel capo IV, sezione I, dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito, nel capo IV, SEZIONE I, il seguente:
Articolo 8 ter - Accertamento esecutivo
1. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima
Sito esternol. 160/2019
.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.