Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

SEZIONE I
Farmaceutica. Modifiche alla l.r. 16/2000
Art. 44
Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 16/2000
1. La rubrica del titolo I della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) è sostituita dalla seguente: “
Igiene pubblica e della nutrizione, veterinaria e sicurezza alimentare, medicina legale
”.
Art. 45
Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2000
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, come recepito dall’
Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e)
Sito esternodella Sito esternolegge 4 ottobre 2019
),. A tal fine le Aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate “Aziende UUSSLL”, i laboratori di sanità pubblica e i dipartimenti provinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana (ARPAT) sono tenuti a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attività espressamente richiesti.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
2. Le competenti strutture afferenti alla direzione regionale competente in materia sanitaria della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l’apertura e l’esercizio degli stabilimenti termali di cui all’
articolo 47 septies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e dell’accreditamento ai sensi dell’
articolo 47 duodecies della medesima l.r. 38/2004
.
”.
Art. 46
Competenze delle Aziende UUSSLL. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/2000
1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
1 bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’
Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 27/2021
, fatte salve le specifiche competenze del Ministero della salute e di altre autorità statali e limitatamente alla loro funzione di autorità competente designata per i propri controlli ufficiali, procedono all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento 2017/625/UE. Sono fatte salve le competenze del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dei comuni previsti dalla presente legge.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.