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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

SEZIONE III
Disposizioni in materia di entrate. Modifiche alle leggi regionali 49/2003, 31/2005, 64/2006, 57/2017
Art. 35
Tipologie dei veicoli esenti.Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) dopo la parola: “
utilizzatrice
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “
utilizzatori
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”.
Art. 36
Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “
utilizzati
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”.
Art. 37
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “
utilizzati
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”.
Art. 38
Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2003
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “
utilizzati
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”, e dopo le parole: “
99/2009,
” è inserita la seguente: “
o
”.
Art. 39
Tributi regionali. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 31/2005
1. Nel capo IV, sezione I, dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito, nel capo IV, SEZIONE I, il seguente:
Articolo 8 ter - Accertamento esecutivo
1. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima
Sito esternol. 160/2019
.
”.
Art. 40
IRAP. Modifiche all’allegato A della l.r. 64/2006
1. Nell’allegato A della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007) le colonne “
Codice attività economica ISTAT – ATECO 2002
” e “
Descrizione attività economica
” sono sostituite dalle seguenti:
Art. 41
Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 ) è inserito il seguente:
2 bis. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano
ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima
Sito esternol. 160/2019
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.