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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

SEZIONE I
Personale. Modifiche alla l.r. 1/2009
Art. 18
Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
1. Al comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e di ordinamento del personale), le parole: “
alla Regione
” sono sostituite dalle seguenti: “
al ruolo dirigenziale regionale
”.
Art. 19
Soggetti della valutazione. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2009
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le parole: “
, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione
”.
Art. 20
Criteri e procedure per la valutazione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2009
1. Al comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 1/2009 , la parola: “
venti
” è sostituita dalla seguente: “
quarantacinque
”.
Art. 21
Capacità assunzionale della Regione e degli enti dipendenti. Abrogazione dell’articolo 22 bis della l.r. 1/2009
Art. 22
Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
5 bis. I bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti dipendenti, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
”.
Art. 23
Attività extraimpiego compatibili. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 , le parole: “
assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico
” sono sostituite dalle seguenti: “
cui è attribuito il profilo di funzionario giornalista pubblico
”.
Art. 24
Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
3 bis. Il Direttore generale e i direttori della Giunta regionale possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale all’assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1, ove conferiti a titolo gratuito.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.