Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

CAPO VIII
Sanità, welfare e coesione sociale
SEZIONE I
Farmaceutica. Modifiche alla l.r. 16/2000
Art. 44
Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 16/2000
1. La rubrica del titolo I della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) è sostituita dalla seguente: “
Igiene pubblica e della nutrizione, veterinaria e sicurezza alimentare, medicina legale
”.
Art. 45
Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 16/2000
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
1. La Regione esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali. Inoltre, limitatamente alla propria funzione di autorità competente, tali compiti sono svolti per i procedimenti e le competenze di cui agli articoli 1 e 9 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, come recepito dall’
Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento “UE” 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e)
Sito esternodella Sito esternolegge 4 ottobre 2019
),. A tal fine le Aziende unità sanitarie locali, di seguito denominate “Aziende UUSSLL”, i laboratori di sanità pubblica e i dipartimenti provinciali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana (ARPAT) sono tenuti a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attività espressamente richiesti.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
2. Le competenti strutture afferenti alla direzione regionale competente in materia sanitaria della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l’apertura e l’esercizio degli stabilimenti termali di cui all’
articolo 47 septies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e dell’accreditamento ai sensi dell’
articolo 47 duodecies della medesima l.r. 38/2004
.
”.
Art. 46
Competenze delle Aziende UUSSLL. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 16/2000
1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
1 bis. Le Aziende UUSSLL, con riferimento ai procedimenti ed alle competenze di cui all’articolo 9 del regolamento 2017/625/UE e dell’
Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 27/2021
, fatte salve le specifiche competenze del Ministero della salute e di altre autorità statali e limitatamente alla loro funzione di autorità competente designata per i propri controlli ufficiali, procedono all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento 2017/625/UE. Sono fatte salve le competenze del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dei comuni previsti dalla presente legge.
”.
SEZIONE II
Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare. Abrogazione della l.r. 24/2003
Art. 47
Abrogazione della l.r. 24/2003
1. La legge regionale 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all’industria alimentare), è abrogata.
SEZIONE III
Servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 48
Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) le parole: “e dai presidenti delle conferenze zonali integrate di cui all'articolo 12 bis”, sono soppresse.
Art. 49
Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria. Modifiche all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
l’esercizio della integrazione socio-sanitaria è attuata
” sono sostituite dalle seguenti: “
le attività relative all’integrazione socio-sanitaria sono attuate
”.
2. Il secondo ed il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 sono soppressi.
3. Al comma 13 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 le parole: “
al comma 3
” sono sostituite dalle seguenti: “
al comma 1
”.
4. Il primo periodo del comma 14 dell’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 è soppresso.
Art. 50
Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005
1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 76 septies della l.r. 40/2005 , sono aggiunte le parole: “
o suo delegato
”.
Art. 51
Composizione della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 97 della l.r. 40/2005
1. Il comma 5 dell’articolo 97 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. Il presidente della commissione, in relazione alle tematiche da affrontare, può, sentiti gli altri componenti, invitare a partecipare ai lavori altri esperti di settore o rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati.
”.
Art. 52
Funzionamento della commissione regionale di bioetica. Modifiche all’articolo 98 della l.r. 40/2005
1. Il comma 5 dell’articolo 98 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
5. La partecipazione ai lavori della Commissione regionale di bioetica dei soggetti esterni di cui all’articolo 97, comma 5, non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.
”.
SEZIONE IV
Diritti di cittadinanza sociale. Modifiche alle leggi regionali 28/1993 e 41/2005
Art. 53
Revisione periodica del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), è aggiunto il seguente:
4 bis. Per l'anno 2021 il termine di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre.
”.
Art. 54
Piano di inclusione zonale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 41/2005
1. Al comma 7 dell’articolo 29 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) le parole: “
all'articolo 64, comma 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 64.2, comma 5
”.
Art. 55
Compiti della conferenza zonale dei sindaci. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 41/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 41/2005 , le parole: “
all'articolo 64, comma 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 64.2, comma 5
”.
Art. 56
Coordinatore sociale. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 41/2005
1. Alla lettera c) del comma 2, dell’articolo 37 della l.r. 41/2005 , le parole “
all'articolo 64, comma 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 64.2, comma 2,
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.