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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

CAPO VII
Programmazione e bilancio
SEZIONE I
Abrogazione di disposizioni finanziarie
Art. 29
Concessione di garanzia fideiussoria alla società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006);
b) articolo 26 octies decies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016);
c) articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021).
SEZIONE II
Disposizioni in materia di programmazione. Modifiche alla l.r. 1/2015
Art. 30
Mezzi di copertura delle leggi regionali. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2015
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), è sostituito dal seguente:
4. Per le leggi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), la Giunta regionale assicura il monitoraggio dell’andamento degli oneri da esse recati rispetto alle previsioni ai fini dell’attivazione, nel caso di scostamenti, di misure correttive secondo i principi di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater, dell’
Sito esternoarticolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilità e finanza pubblica).
”.
Art. 31
Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 1/2015
1. L’articolo 16 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale
1. Nell’ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell’esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale.
”.
Art. 32
Relazione tecnico-finanziaria. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2015
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
1. Le proposte di legge e gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dall’
articolo 7, comma 2, della l.r. 55/2008
.
”.
Art. 33
Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 1/2015
1. L’articolo 18 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Disposizioni procedurali sulla manovra di bilancio
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità, la proposta di legge collegata alla stabilità prevista dal
Sito esternod.lgs. 118/2011
e dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 dello stesso
Sito esternod.lgs. 118/2011
, nonché le eventuali proposte di legge di accompagnamento alla manovra.
2. Per leggi di accompagnamento alla manovra si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi della complessiva manovra economica e di bilancio della Regione necessari per attuare il DEFR e la nota di aggiornamento, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale.
3. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale può presentare, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, un documento preliminare che integra il DEFR con riferimento alle leggi di accompagnamento di cui al comma 2. Il Consiglio regionale, entro il 10 ottobre, mediante l’approvazione di un atto di indirizzo, esprime la propria valutazione riguardo a tali leggi e, in tale contesto, può procedere ad una revisione della valutazione già espressa con riferimento alle leggi di accompagnamento indicate nel DEFR.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dei commi 2 e 3, comporta per le proposte di legge di cui al comma 2, la perdita della caratteristica di accompagnamento alla manovra.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina lo svolgimento della sessione unica nella quale sono approvati, nell’ordine:
a) le eventuali proposte di legge di accompagnamento;
b) la proposta di legge di stabilità;
c) la proposta di legge collegata alla legge di stabilità;
d) la proposta di legge di bilancio.
6. L’esercizio provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto.
”.
Art. 34
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 1/2015
SEZIONE III
Disposizioni in materia di entrate. Modifiche alle leggi regionali 49/2003, 31/2005, 64/2006, 57/2017
Art. 35
Tipologie dei veicoli esenti.Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) dopo la parola: “
utilizzatrice
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “
utilizzatori
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”.
Art. 36
Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “
utilizzati
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”.
Art. 37
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “
utilizzati
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”.
Art. 38
Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/2003
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2003 dopo la parola: “
utilizzati
” sono inserite le seguenti: “
a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente
”, e dopo le parole: “
99/2009,
” è inserita la seguente: “
o
”.
Art. 39
Tributi regionali. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 31/2005
1. Nel capo IV, sezione I, dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito, nel capo IV, SEZIONE I, il seguente:
Articolo 8 ter - Accertamento esecutivo
1. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima
Sito esternol. 160/2019
.
”.
Art. 40
IRAP. Modifiche all’allegato A della l.r. 64/2006
1. Nell’allegato A della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007) le colonne “
Codice attività economica ISTAT – ATECO 2002
” e “
Descrizione attività economica
” sono sostituite dalle seguenti:
Art. 41
Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 ) è inserito il seguente:
2 bis. Alle attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento tributario e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2022, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano
ciascuna entrata, la Regione può applicare le disposizioni di cui all’
Sito esternoarticolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022). Sono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 785, 786, 788, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802 e 803, della medesima
Sito esternol. 160/2019
.
”.
SEZIONE IV
Correzione di errori materiali. Modifiche alle leggi regionali 97/2020 e 98/2020
Art. 42
Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 97/2020
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021) è aggiunto il seguente:
4 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.
Art. 43
Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 98/2020
1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l'anno 2021) la parola “
1.858.531,14
” è sostituita dalla seguente: “
1.548.531,14
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.