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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

CAPO II
Attività produttive
SEZIONE I
Camere di commercio. Modifiche alla l.r. 87/1998
Art. 7
Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 87/1998
1. La rubrica dell’articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituita dalla seguente: “
Ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 87/1998 è sostituito dal seguente:
2. Con riferimento alle funzioni svolte dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere b), d), d bis), d ter) ed e),
Sito esternodella Sito esternolegge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura), la Regione può stipulare apposite convenzioni con il sistema camerale toscano.
”.
Art. 8
Vigilanza e controllo sulle camere di commercio. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 87/1998
1. La rubrica dell’articolo 24 della l.r. 87/1998 è sostituita dalla seguente: “Vigilanza e controllo sulle camere di commercio”.
3. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 87/1998 è sostituito dal seguente:
2. Al fine di consentire la vigilanza ed il controllo della Regione ai sensi degli articoli 4 e 5
Sito esternodella Sito esternol. 580/1993
, le camere di commercio trasmettono alla Giunta regionale il preventivo economico ed il bilancio d’esercizio. La relazione annuale presentata dall’Unione regionale ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 5 bis della l. 580/1993
contiene una sintesi dei programmi attuati e degli interventi realizzati nell’anno precedente da parte delle singole camere di commercio.
”.
SEZIONE II
Panificazione. Modifiche alla l.r. 18/2011
Art. 9
Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 18/2011
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), è aggiunto il seguente:
4 bis. La data di scadenza per lo svolgimento dell’attività di aggiornamento professionale di cui all’articolo 3, comma 5, ricadente nell’anno 2021, è posticipata al 30 giugno 2022.
”.
SEZIONE III
Promozione economica. Modifiche alla l.r. 22/2016
Art. 10
Attività di promozione economica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2016
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), le parole: “
all’
articolo 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
(Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’
articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2018, n. 61
(Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla
l.r. 21/2010
)
”.
Art. 11
Programmazione delle attività di promozione economica e turistica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 22/2016
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 22/2016 le parole: “
all’
articolo 44 bis della l.r. 21/2010
;
” sono sostituite dalle seguenti: “
all’
articolo 3 della l.r. 61/2018
;
”.
Art. 12
Funzioni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 22/2016 le parole “legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
(Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
(Testo unico del sistema turistico regionale)
”.
SEZIONE IV
Contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche alla l.r. 71/2017
Art. 13
Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 71/2017
1. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) è sostituito dal seguente:
3. L’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008
, comporta la revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura nelle seguenti ipotesi:
a) accertamento definitivo delle violazioni di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008
, a seguito di rigetto del ricorso proposto avverso i provvedimenti di sospensione, ai sensi
dell’
Sito esternoarticolo 14, comma 9, del medesimo d.lgs. 81/2008
;
b) decorso dei termini per proporre ricorso avverso i provvedimenti di sospensione;
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
3 bis. La revoca totale dell’agevolazione concessa e l’esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni decorrono dalla data del definitivo accertamento delle violazioni o dal decorso dei termini per proporre ricorso.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.