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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

CAPO I
Affari istituzionali
SEZIONE I
Rimborsi elettorali. Modifiche alla l.r. 74/2004
Art. 1
Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 74/2004
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è inserito il seguente:
5 bis. Ai soli fini dell’individuazione del limite massimo di ammissibilità del lavoro straordinario, si applica il comma 5 anche per il personale dipendente della Regione impegnato nelle elezioni regionali.
”.
SEZIONE II
Toscani nel mondo. Modifiche alla l.r. 26/2009
Art. 2
Consiglio dei toscani nel mondo. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 26/2009
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è sostituita dalla seguente:
e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero che hanno sede nel territorio toscano;
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:
2 bis. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, lettere d), e), ed f), le eventuali designazioni non sono valide. Il Consiglio toscani nel mondo è comunque
validamente costituito.
”.
Art. 3
Abrogazione della sezione II “Notifiche all’Unione europea.”. Modifiche alla l.r. 26/2009
1. La sezione II “
Notifiche all’Unione europea
del capo III della l.r. 26/2009 è abrogata.
SEZIONE III
Qualità della normazione. Modifiche alla l.r. 55/2008
Art. 4
Documentazione a corredo delle proposte di legge. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 55/2008
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), le parole: “
e le leggi che, secondo quanto attestato espressamente dalla relazione illustrativa, non comportano effetti finanziari
” sono soppresse.
SEZIONE IV
Norme in materia di polizia comunale e provinciale. Abrogazione di disposizioni di modifica della l.r. 12/2006
Art. 5
Abrogazione di leggi e disposizioni di modifica della l.r. 12/2006
1. Sono abrogate, in particolare:
a) la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”);
b) l’articolo 15 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009);
c) l’articolo 113 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
d) l’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l’anno 2017).
SEZIONE V
Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015
Art. 6
Presidente del Comitato d’indirizzo. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 42/2015
1. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio della legalità) sono aggiunte le parole: “
, alla cui nomina, nel caso sia individuato nell’ambito di una amministrazione dello Stato, si provvede previa intesa con l’amministrazione di appartenenza;
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di Rettifica su B.U. 18 agosto 2021, n. 78.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.