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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 28

Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 7
Rappresentanza di genere. Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 5/2008
1. L'articolo 19 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
Art.19 Rappresentanza di genere
1. Il Consiglio regionale e gli organi di governo effettuano le nomine e designazioni nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla
legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
(Cittadinanza di genere).
2. Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del
Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all’altro, inferiore di una sola unità.
3. Gli atti di nomina e di designazione relativi agli incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), possono derogare alla disposizione di cui al comma 2 sulla base di un’adeguata motivazione, da trasmettere alla Commissione regionale per le pari opportunità, che indichi le ragioni della deroga.
4. Le strutture tecniche di cui all’articolo 6 verificano e comunicano annualmente, agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni e alla Commissione regionale per le pari opportunità, i dati sul rispetto della disposizione di cui al comma 2.
5. Il Consiglio regionale e gli organi di governo, a seguito della verifica di cui al comma 4, sulla base delle rispettive competenze, provvedono al riequilibrio della presenza del genere meno rappresentato nei provvedimenti di nomina e designazione dell’anno successivo.
6. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, la massima diffusione dell’informazione per il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.