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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 28

Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 22 luglio 2021;


Considerato quanto segue:


1. Negli anni di vigenza della l.r. 5/2008 , e, in particolare, delle sue disposizioni che dettano limiti stringenti per l'esercizio dell'incarico, sono emerse difficoltà applicative per l'esiguità del numero disponibile di soggetti con i requisiti in regola per la nomina e, allo stesso tempo, non soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 13 della stessa l.r. 52008;


2. Le medesime difficoltà sono emerse con riguardo al rispetto dell'obbligo di includere, a pena d'inammissibilità, nelle proposte di candidatura e nelle designazioni, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;


3. Anche in relazione al principio di necessaria continuità dell'azione amministrativa, appare dunque necessario apportare modifiche alle disposizioni interessate per evitare situazioni di stallo nell'attribuzione degli incarichi regionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di buona amministrazione e di parità di genere. In tal senso, il divieto di attribuire un incarico per un periodo di due anni viene previsto qualora vi sia stata la permanenza, anche se in cariche ed in enti diversi, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo di dieci anni, a differenza della previsione attualmente vigente in cui, invece, il divieto scatta dopo due mandati nella stessa carica. E ancora, si riformula la disposizione dell’articolo 19 della l.r. 5/2008 , mantenendo negli atti di nomina la percentuale di presenza, al cinquanta per cento, di entrambi i generi, e precisando che, nei casi in cui il numero di soggetti da nominare o designare è dispari, la differenza tra i componenti di ciascun genere non può essere superiore ad una unità.


4. Appare, infine necessario disporre integrazioni e modifiche alla l.r. 5/2008 nel senso della semplificazione procedurale, anche con la previsione di strumenti quali l'elenco regionale dei revisori legali, a cui fare riferimento per le nomine e designazioni agli incarichi di revisore unico e componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.