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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 28

Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 5
Limitazioni all’esercizio degli incarichi. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 5/2008
1. L'articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 13 Limitazioni per l’esercizio degli incarichi
1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti, per quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera e salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per gli incarichi di componente effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile è consentita l’attribuzione alla stessa persona di non più di tre incarichi.
3. La carica di componente supplente di collegi sindacali e di organi di controllo contabile non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui una nuova nomina o designazione sia conferita a un soggetto che incorre nei divieti di cumulo di cui ai commi 1 e 2, lo stesso deve formalizzare le dimissioni dall’incarico rivestito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione. In assenza di dimissioni, il soggetto è dichiarato decaduto dalla nuova nomina o designazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2.
5. Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni.
6. Il divieto previsto dal comma 5 non opera nel caso in cui uno dei mandati sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.