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Legge regionale 5 agosto 2021, n. 28

Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 2
Elenchi regionali degli incarichi. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 5/2008
1. L’articolo 5 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 5 Elenchi regionali degli incarichi
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, un elenco delle nomine e designazioni da effettuare nell’anno solare successivo.
2. Gli elenchi contengono:
a) gli organismi cui le nomine o designazioni si riferiscono;
b) la fonte normativa dell’incarico;
c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell’incarico;
d) i requisiti richiesti per l’incarico;
e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l’incarico dalla normativa di riferimento;
f) i riferimenti normativi dell’indennità o degli altri emolumenti, ove previsti.
3. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale curano la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione.
4. Gli elenchi sono pubblicati sui siti web del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ciascuno per la propria competenza.
5. Per gli incarichi per i quali la legge prevede una durata coincidente con quella della legislatura regionale, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, ciascuno per la propria competenza, l’elenco di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.