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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, comma 1, lettere m), m bis), q) e v), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura “UNESCO”);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );


Vista la Sito esternolegge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005);


Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 ); (2)

Parole inserite con l.r. 20 luglio 2023, n.29, art. 22.



Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”);


Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 );


Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);


Considerato quanto segue


1. La Toscana è terra di pratiche di rievocazione storica largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale; prova ne sono le non poche manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente, nelle zone interessate, flussi turistici considerevoli e che, al contempo, rivelano la straordinaria capacità di animazione dei luoghi e delle comunità, sia delle maggiori città, sia dei piccoli centri;

2. Il radicamento sociale delle manifestazioni e associazioni dà dunque prova della forte tradizione di valori e partecipazione civica propria della Toscana. Alle spalle delle pratiche di rievocazione storica, infatti, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnati nell’organizzazione degli eventi stessi e nella valorizzazione e diffusione di tradizioni, usi e abiti storici, che trovano nell’attività di questi soggetti uno strumento di coesione sociale, grazie al carattere di inclusività proprio del volontariato. L’operato di queste associazioni è, inoltre, mezzo di coinvolgimento e trasmissione alle nuove generazioni, verso le quali esercita un ruolo attrattivo favorito anche dal collegamento della rete associativa con ampi circuiti di scambio in Italia e all’estero;


3. Negli ultimi decenni il vasto panorama della rievocazione storica si è arricchito di numerosi eventi, capillarmente diffusi in quasi tutti i comuni, nei quali lo spirito festivo si unisce alle pratiche che i più autorevoli esperti internazionali definiscono come “historical reenactment”, ovvero la ricostruzione di pratiche, ambienti, abiti, armi, cibo e cultura materiale di diverse epoche storiche ad opera di appassionati e cultori, che si definiscono rievocatori, anche aderenti ad associazioni di volontariato;


4. La Regione Toscana persegue, tra le finalità principali della propria azione previste dallo Statuto, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del “patrimonio culturale intangibile”, così come definito dalla Convenzione Unesco del 2003, ratificata dall’Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono, a pieno titolo, inserirsi. I gruppi locali che ne curano l’organizzazione possono infatti esser considerati a tutti gli effetti “comunità patrimoniali”, nel senso assegnato a questo termine dalla “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” cosiddetta di Faro, di cui alla Sito esternol. 133/2020 , nella quale si definisce il patrimonio culturale come “un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”, e la comunità patrimoniale come “un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”;


5. Con la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), la Regione ha avviato un importante percorso di riconoscimento, sostegno e valorizzazione del mondo delle associazioni e della realtà delle manifestazioni di rievocazione storica. Lo sviluppo che, nell’arco del tempo, si è avuto di tali associazioni e manifestazioni ha sollecitato la consapevolezza di dover effettuare una revisione della disciplina, compiendo una trasformazione dell’orizzonte culturale delle norme e aprendo l’intervento legislativo regionale ad una governance diffusa del fenomeno delle manifestazioni storiche e dell’associazionismo che le anima, con un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali anche attraverso gli strumenti normativi della co-progettazione fra enti e associazioni, profilando una più spiccata azione di promozione degli eventi e, soprattutto, una valorizzazione e premialità dell’iniziativa dal basso, infine, affermando il riconoscimento del valore culturale delle manifestazioni, con il conseguente coinvolgimento del mondo della scuola e, attraverso di esso, con l’offerta di stimoli all’apprendimento;


6. Il sistema nazionale d'istruzione e formazione, ai sensi di quanto previsto dal Sito esternod.lgs 60/2017 , promuove la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, sostenendo le progettualità delle istituzioni scolastiche volte alla sua valorizzazione e diffusione, mediante il potenziamento dell’offerta formativa con percorsi curricolari, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, programmabili anche nella forma di reti di scuole;


7. Tra gli strumenti per assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale da parte delle istituzioni scolastiche, è prevista anche l’attivazione di specifici accordi e collaborazioni con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome, anche con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del Terzo settore operanti nel settore, finalizzati ad assicurare una condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali, nell’ottica di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale, per potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche;


8. Gli interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l’istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla Sito esternolegge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), attestano l’attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica. Essi, inoltre, denotano la coerenza dei valori e delle finalità posti a fondamento del presente intervento legislativo con i criteri che lo Stato ha stabilito per il riparto del fondo predetto, quali, oltre alla qualità culturale delle manifestazioni, le loro ricadute sul territorio in termini anche di coinvolgimento sociale e di attrattiva turistica, il radicamento nel tempo delle manifestazioni, la capacità di valorizzare il patrimonio culturale del territorio anche in un rapporto fra le generazioni;


9. L’Europa si è fatta parte attiva rispetto alla promozione del patrimonio culturale, tanto che, nel 2018, è stato istituito l'Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di celebrarlo come risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio culturale e politico comune europeo. In questo contesto, nelle varie sfaccettature di patrimonio tangibile e intangibile, la rievocazione storica rappresenta parte di quell’espressione di bene comune tramandato dalle generazioni precedenti come eredità a favore di quelle a venire, nel quale si muove il quadro d'azione europeo;


10. Per le finalità espresse al punto 5 si rende necessaria una riscrittura delle disposizioni regionali nel senso di semplificare l’impianto originario degli elenchi, superando la dicotomia fra ricostruzione e rievocazione storica, aggiornando l’impianto definitorio alle più recenti acquisizioni accademiche in materia, anche al fine di fare delle manifestazioni storiche oggetto della presente legge elementi di effettiva divulgazione culturale e riconducendole alla natura di eventi capaci di creare coesione sociale, piuttosto che conflittualità di tipo agonistico. Si rinvia, inoltre, la ricognizione delle manifestazioni al calendario, anche attraverso una sua articolazione territoriale facendone la fonte di riconoscimento ufficiale delle manifestazioni storiche regionali. Si interviene altresì sull’articolazione del Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, definendone meglio le competenze; si affianca all’amministrazione un organismo di consulenza scientifica che sviluppi il rapporto fra amministrazione, mondo delle associazioni e mondo della ricerca universitaria, a garanzia del rigore culturale alla base delle scelte pubbliche. Tale organismo è individuato quale soggetto idoneo a supportare l’azione pubblica con ricerche, organizzazioni di convegni e offerta formativa per le associazioni e i soggetti attivi nel campo dell’organizzazione della rievocazione storica. Inoltre, si attiva il sistema della co-progettazione ormai codificato dalla normativa statale e regionale del Terzo settore, per l’organizzazione sinergica degli eventi in un quadro di valorizzazione del sistema della sussidiarietà istituzionale e sociale, arricchendo il sistema di promozione in collaborazione con l’operato dell’agenzia regionale Toscana promozione turistica e di Fondazione Sistema Toscana e si attivano i rapporti con il mondo della scuola in coerenza con la normativa statale che li prevede;


10 bis. La l.r. 46/2015 ha stabilito nella data del 25 marzo la ricorrenza istituzionale del Capodanno dell’Annunciazione. Tale festa ha assunto negli anni speciale valore come rappresentazione scenica e performativa del passato, valorizzando una comune memoria collettiva, civile e religiosa;

11. Per la miglior articolazione della disciplina, stante la sua più ampia portata, si rende


10 ter. È opportuno inserire il Capodanno dell’Annunciazione all’interno del Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, principale strumento di programmazione e promozione delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana; (3)

Punto inserito con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 22.



12. L’ampiezza del presente intervento legislativo comporta la necessaria abrogazione della l.r. 5/2012 e, data la necessità di procedere rapidamente all’apparato attuativo delle norme in vista dell’auspicata ripresa di manifestazioni pubbliche, l’esigenza di disporre l’entrata in vigore della presente legge, il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità toscane e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.
2. Per le finalità del comma 1, la Regione Toscana, nell’esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell’associazionismo e con le istituzioni educative, offre sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per rievocazione storica s’intende l’attività:
a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi, o contesti di vita, del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione a un determinato territorio regionale: città, quartiere, paese, località;
b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di associazioni di rievocazione, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici in modo immersivo e incorporato;
c) caratterizzata da pratiche performative come l’uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l’organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità.
2. Ai fini della presente legge, per manifestazioni di rievocazione storica si intendono quegli eventi pubblici che presentano le seguenti caratteristiche:
a) la rappresentazione scenica e performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie;
b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con l’ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, anche riuniti in associazioni;
c) il carattere aggregativo e inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani e per la sostenibilità ambientale;
d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione.
3. Ai fini della presente legge, per associazioni di rievocazione storica s’intendono le associazioni del Terzo settore che hanno per fine statutario la valorizzazione della storia e della cultura materiale e intangibile del proprio territorio, nel rispetto di saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività, anche attraverso l’organizzazione o la partecipazione attiva a manifestazioni come descritte al comma 2, e alla creazione di reti collaborative a livello intraregionale, nazionale e sovranazionale.
Art. 3
Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e logo identificativo
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’anno successivo, a seguito di parere del Comitato delle rievocazioni storiche della Toscana di cui all’articolo 6, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 13, e tenuto conto della ricorrenza di anniversari e commemorazioni di ciascun anno.
1 bis. La celebrazione del Capodanno dell’Annunciazione, stabilita il 25 marzo di ogni anno, dall’articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 ) col “Corteo Storico del Capodanno dell’Annunciazione”, è inserita di diritto tra le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1. (4)

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 23.

2. Le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1, recano il logo identificativo di “Manifestazione di rievocazione storica della Regione Toscana”.
3. Il calendario è articolato su base provinciale e di esso è data ampia diffusione nell’ambito delle attività di comunicazione della Regione Toscana e delle iniziative di promozione di cui all’articolo 12.
4. La definizione delle caratteristiche del logo di cui al comma 2, l’esatta articolazione territoriale del calendario e le modalità di presentazione delle candidature delle manifestazioni da iscrivere annualmente sono disciplinate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 13.
Art. 4
Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica e logo identificativo
1. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle associazioni di rievocazione storica della Toscana.
2. Le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1, possono utilizzare nelle proprie attività un logo identificativo recante la dicitura “Associazione storica della Regione Toscana”. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 13, definisce il logo, le modalità dell’autorizzazione e della revoca del suo utilizzo.
3. L’elenco di cui al comma 1, è aggiornato, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle domande presentate ai sensi dell’articolo 5.
4. La tenuta dell’elenco e i suoi aggiornamenti sono curati dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. L’elenco e i suoi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 5
Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale
1. Sono iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 4, le associazioni senza fini di lucro in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) costituite da almeno due anni;
b) iscritte nei registri del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
c) aver organizzato o cooperato alla realizzazione di almeno una delle manifestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, o svolgere attività di divulgazione e conservazione della tradizione nell’ambito della rievocazione storica.
2. L’accertamento della perdita del requisito di cui al comma 1, lettera b), e l’accertata inattività dell’associazione per un periodo di tre anni determinano la decadenza dall’iscrizione all’elenco, secondo le modalità previste dalla deliberazione di cui all’articolo 13.
3. L’iscrizione avviene a seguito di domanda redatta sulla base del modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e presentata dal legale rappresentante dell’associazione entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La domanda è accompagnata dallo statuto e dall’atto costituivo dell’associazione, nonché dall’ulteriore documentazione specificata nella deliberazione di cui all’articolo 13 e attestante, fra l’altro, i requisiti di cui al comma 1.
Art. 6
Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta.
2. Fanno parte del Comitato:
a) il Presidente del Consiglio regionale.
b) due consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
c) sette sindaci, di cui uno il sindaco del comune della Città Metropolitana di Firenze, o suo delegato, due sindaci di comuni con dimensione demografica inferiore ai 15 mila abitanti designati dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e quattro sindaci dei comuni designati dall’ANCI Toscana;
d) dieci membri, uno per la Città Metropolitana di Firenze e uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, secondo le modalità definite con la deliberazione di cui all’articolo 13.
3. I membri del Comitato e il suo Presidente, individuato fra i componenti stessi, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Alle nomine di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
4. Alle sedute del Comitato partecipa senza diritto di voto il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura o suo delegato.
5. Il Comitato, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 7, esercita in particolare i seguenti compiti e funzioni:
a) redige la proposta di calendario di cui all’articolo 3, entro il 31 maggio di ciascun anno;
b) esprime, entro il 30 giugno di ciascun anno, parere sulle priorità di realizzazione delle manifestazioni oggetto di contribuzione e finanziamento di cui all’articolo 9, nonché di promozione ai sensi dell’articolo 12;
c) elabora, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di relazione di cui all’articolo 14.
6. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura ed è validamente costituito con la nomina del Presidente e della metà più uno dei suoi componenti.
7. Al Presidente e ai membri del Comitato non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
8. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Comitato adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.
Art. 7
Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche della Toscana
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio delle rievocazioni storiche della Toscana, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di consulenza scientifica in merito, in particolare:
a) alla formazione del calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana;
b) alle proposte di iniziativa e ai progetti, oggetto dalla presente legge, presentati alla Regione dai soggetti pubblici e privati;
c) al requisito dell’articolo 5, comma 1, lettera c), dichiarato in sede di richiesta di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 4.
2. Fanno parte dell’Osservatorio di cui al comma 1, previa intesa con le rispettive istituzioni di appartenenza quando diverse dall’amministrazione regionale:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, con funzione di coordinatore, o suo delegato;
b) un rappresentante del mondo della scuola, designato dall’Ufficio Scolastico Regionale;
c) un esperto di promozione turistica;
d) un rappresentante per ognuno dei tre atenei della Toscana e da questi designato, esperto nelle discipline oggetto della presente legge;
e) un esperto designato dalla Consulta regionale del Terzo settore prevista dall’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione del Terzo settore toscano).
3. L’Osservatorio, su richiesta della competente struttura della Giunta regionale o del Comitato di cui all’articolo 6, promuove, in raccordo con il medesimo Comitato e per mezzo della stessa struttura regionale:
a) studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché sulle loro ricadute turistiche, anche attraverso l’organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;
b) offerte formative concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;
c) il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti in altre regioni italiane e in altri paesi dell’Unione Europea.
4. I membri dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura. Alla nomina si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 . L’Osservatorio è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti.
5. L’Osservatorio cura il raccordo con i competenti uffici dello Stato anche tramite l’apporto di esperti nelle materie di cui alla presente legge, anche a seguito di specifiche intese siglate dalla Regione.
6. Ai membri dell’Osservatorio non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
7. Entro sessanta giorni dal suo insediamento l’Osservatorio adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.
Art. 8
Supporto al funzionamento del Comitato e dell’Osservatorio
1. La Giunta regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti del Comitato di cui all’articolo 6 e dell’Osservatorio di cui all’articolo 7.
Art. 9
Contributi regionali
1. La Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), per il concorso all’organizzazione delle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all’articolo 3, concede contributi a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, frutto della co–progettazione di cui all’articolo 10, tramite appositi bandi annuali o pluriennali, sostenuti, in caso di efficacia su più annualità, da appositi accordi o convenzioni.
2. La Regione Toscana, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 1/2015 , concede altresì contributi, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a progetti degli enti locali o delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, che non risultino ad esito di un processo di co-progettazione di cui all’articolo 10 e che siano finalizzati:
a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica;
b) alla tutela e valorizzazione degli abiti storici e della tradizione del territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di realtà museali;
c) alla conservazione, al restauro e all’integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali.
3. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente di valore, per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2:
a) prolungata vitalità nel tempo delle attività e delle manifestazioni;
b) ampio coinvolgimento del tessuto sociale nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e delle manifestazioni;
c) ampio concorso delle istituzioni locali nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e delle manifestazioni;
d) presenza di elementi che promuovano la rappresentanza del territorio regionale, in Italia e nel mondo, all’interno dei progetti messi a contributo.
Art. 10
Attività di co-progettazione
1. Al fine di realizzare specifici progetti, anche innovativi e sperimentali, finalizzati all’attuazione delle manifestazioni di cui all’articolo 3, gli enti locali, in forma singola o associata, mediante avviso pubblico, attivano forme di partenariato con le associazioni di cui all’articolo 4, ricorrendo al procedimento della co-progettazione di cui all’articolo 11 del l.r. 65/2020 , anche ad esito delle attività di co-programmazione di cui all’articolo 10 della medesima l.r. 65/2020 .
2. Per gli scopi di cui al presente articolo, gli enti locali di cui al comma 1, detengono la titolarità delle scelte e predeterminano i contenuti dell’avviso pubblico contenente:
a) gli obiettivi generali e specifici dei progetti;
b) le aree di intervento;
c) la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali;
d) i requisiti per l’adesione ai progetti in co-progettazione.
3. All’interno del procedimento di co-progettazione s’inserisce l’elaborazione di specifici disciplinari descrittivi delle attività anche preparatorie delle pratiche rievocative e concernenti i relativi livelli di sicurezza.
4. Possono aderire alle attività di co-progettazione, in qualità di partner di progetto, anche soggetti diversi da quelli iscritti all’elenco di cui all’articolo 4, purché in partenariato con almeno una delle associazioni iscritte al predetto elenco che eserciti la funzione di capofila, nel rispetto del disposto dell’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 4), della l.r. 65/2020 .
5. I soggetti della co-progettazione di cui al comma 1, nell’ambito delle forme di partenariato attivate, concorrono alla realizzazione dei progetti anche mediante l’apporto di proprie risorse materiali, immateriali ed economiche, nonché mediante la concessione in uso di beni pubblici alle associazioni di cui al comma 1.
Art. 11
Attività didattiche ai sensi del sistema nazionale di istruzione e formazione
1. In attuazione dei principi espressi nella presente legge, la Regione Toscana sostiene e promuove, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell’ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, secondo i principi stabiliti all’Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g)) anche nell’ambito del sistema coordinato di cui all’articolo 4 e del piano delle arti di cui all’Sito esternoarticolo 5 del medesimo d.lgs. 60/2017 .
2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell’autonomia scolastica, concorrono all’attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento ed ampliamento del piano triennale dell’offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.
3. A tal fine, la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, definiscono con cadenza triennale un organico programma di interventi, attraverso specifici accordi o convenzioni, a sostegno delle specifiche progettualità delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, tese alla valorizzazione del patrimonio culturale intangibile delle tradizioni locali e delle manifestazioni rievocative di cui all’articolo 3.
4. In sede di prima applicazione il programma di cui al comma 3 è definito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Promozione delle manifestazioni
1. Nell’ambito delle proprie attività di comunicazione come previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni) la Regione Toscana garantisce la massima diffusione alle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all’articolo 3.
2. La Giunta regionale, anche tenuto conto delle ricorrenze storiche di ciascun anno, sentito il Comitato di cui all’articolo 6 e in collaborazione con l’Agenzia regionale Toscana promozione turistica, e con la Fondazione Sistema Toscana, attiva specifiche campagne promozionali, anche di livello internazionale, rivolte alla massima diffusione e conoscibilità delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana. Le campagne promozionali si articolano con rotazione annuale secondo il criterio generale della più ampia conoscenza delle manifestazioni, anche minori, organizzate sul territorio regionale.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 13 definiscono le modalità di collaborazione con l’Agenzia regionale e la Fondazione di cui al comma 2 e i caratteri delle relative campagne di promozione.
Art. 13
Disposizioni di attuazione
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, sentito il Comitato di cui all’articolo 6, definisce quanto segue:
a) i requisiti e le modalità per l’iscrizione delle manifestazioni storiche nel calendario di cui all’articolo 3;
b) le modalità di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 e la documentazione da allegare alla domanda, nonché le modalità in cui opera la decadenza dell’iscrizione stessa;
c) la grafica del logo di cui all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4, comma 2;
d) i criteri dettagliati per la rotazione annuale delle manifestazioni oggetto di promozione ai sensi dell’articolo 12;
e) la disciplina di dettaglio del procedimento di co-progettazione di cui all’articolo 10, comma 2;
f) le modalità di collaborazione con l’Agenzia regionale Toscana promozione turistica e con la Fondazione Sistema Toscana, nonché i caratteri delle campagne di promozione di cui all’articolo 12, comma 2.
2. La Giunta regionale, con deliberazione annuale stabilisce, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione, la ripartizione e le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse da assegnare all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, nonché all’attuazione del programma degli interventi di cui all’articolo 11, comma 3, delle attività di comunicazione e campagne promozionali di cui all’articolo 12, nonché per eventuali attività di cui all’articolo 7, comma 3.(5)

Parole soppresse con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 24.

3. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro il termine di cui al comma 1.
Art. 14
Relazione
1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all’articolo 6, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che descrive:
a) le attività di promozione svolte in favore delle manifestazioni e attività di rievocazione storica;
b) le manifestazioni, le attività e i progetti realizzati tramite i contributi regionali di cui all’articolo 9;
c) le attività didattiche realizzate ai sensi dell’articolo 11.
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) sono iscritte d’ufficio all’elenco di cui all’articolo 4.
2. L’eventuale necessaria integrazione della documentazione richiesta per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 4, come dettagliatamente disciplinata dalla deliberazione di cui all’articolo 13, è integrata dalle associazioni su richiesta della competente struttura della Giunta regionale entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
3. Le domande d’iscrizione delle associazioni all’elenco dell’articolo 3 della l.r. 5/2012 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutate ai fini dell’iscrizione nell’elenco dell’articolo 4.
4. In sede di prima applicazione, per la redazione del calendario di cui all’articolo 3 sono tenuti presenti gli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel calendario annuale di cui all’articolo 3 bis e all’elenco di cui all’articolo 5 della l.r. 5/2012 .
5. Ai fini dell’iscrizione nei registri del Terzo settore richiesta dall’articolo 5, comma 1, lettera b), nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), è ritenuta valida l’iscrizione nel registro regionale o nazionale previsto dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
6. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2021, i contributi di cui all’articolo 9, comma 2, sono concessi per progetti realizzati o da realizzare entro l’anno 2021 da parte degli enti locali, singoli o associati, o dalle associazioni già iscritte agli elenchi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 5/2012 . I contributi sono concessi a titolo di partecipazione per le spese sostenute. Con avviso pubblico sono specificate le modalità di presentazione dei progetti e di erogazione e rendicontazione delle risorse da assegnare.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per l'annualità 2021, euro 668.000,00 per l'annualità 2022 ed euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, cui si fa fronte rispettivamente:
a) per l'anno 2021, per euro 500.000,00, con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
b) per l'anno 2022, per euro 468.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022;
c) per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024 e per euro 200.000,00 con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022- 2024, annualità 2023 e 2024. (1)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 17 .

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dall’attuazione di quanto previsto agli articoli 4 e 8 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 17
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti ed attività culturali”);
b) legge regionale 21 luglio 2015, n. 60 (Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012 );
c) legge regionale 12 novembre 2015, n. 71 (Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012 );
d) legge regionale 5 marzo 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012 );
e) articolo 10 (Norma finanziaria. Modifiche all‘articolo 13 della l.r. 5/2012 ) della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98 (Legge di stabilità per l’anno 2021).
Art. 18
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.