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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 7
Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche della Toscana
1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio delle rievocazioni storiche della Toscana, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di consulenza scientifica in merito, in particolare:
a) alla formazione del calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana;
b) alle proposte di iniziativa e ai progetti, oggetto dalla presente legge, presentati alla Regione dai soggetti pubblici e privati;
c) al requisito dell’articolo 5, comma 1, lettera c), dichiarato in sede di richiesta di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 4.
2. Fanno parte dell’Osservatorio di cui al comma 1, previa intesa con le rispettive istituzioni di appartenenza quando diverse dall’amministrazione regionale:
a) il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, con funzione di coordinatore, o suo delegato;
b) un rappresentante del mondo della scuola, designato dall’Ufficio Scolastico Regionale;
c) un esperto di promozione turistica;
d) un rappresentante per ognuno dei tre atenei della Toscana e da questi designato, esperto nelle discipline oggetto della presente legge;
e) un esperto designato dalla Consulta regionale del Terzo settore prevista dall’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione del Terzo settore toscano).
3. L’Osservatorio, su richiesta della competente struttura della Giunta regionale o del Comitato di cui all’articolo 6, promuove, in raccordo con il medesimo Comitato e per mezzo della stessa struttura regionale:
a) studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché sulle loro ricadute turistiche, anche attraverso l’organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;
b) offerte formative concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;
c) il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti in altre regioni italiane e in altri paesi dell’Unione Europea.
4. I membri dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura. Alla nomina si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 . L’Osservatorio è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti.
5. L’Osservatorio cura il raccordo con i competenti uffici dello Stato anche tramite l’apporto di esperti nelle materie di cui alla presente legge, anche a seguito di specifiche intese siglate dalla Regione.
6. Ai membri dell’Osservatorio non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
7. Entro sessanta giorni dal suo insediamento l’Osservatorio adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.