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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 5
Iscrizione delle associazioni all’elenco regionale
1. Sono iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 4, le associazioni senza fini di lucro in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) costituite da almeno due anni;
b) iscritte nei registri del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
c) aver organizzato o cooperato alla realizzazione di almeno una delle manifestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, o svolgere attività di divulgazione e conservazione della tradizione nell’ambito della rievocazione storica.
2. L’accertamento della perdita del requisito di cui al comma 1, lettera b), e l’accertata inattività dell’associazione per un periodo di tre anni determinano la decadenza dall’iscrizione all’elenco, secondo le modalità previste dalla deliberazione di cui all’articolo 13.
3. L’iscrizione avviene a seguito di domanda redatta sulla base del modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e presentata dal legale rappresentante dell’associazione entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La domanda è accompagnata dallo statuto e dall’atto costituivo dell’associazione, nonché dall’ulteriore documentazione specificata nella deliberazione di cui all’articolo 13 e attestante, fra l’altro, i requisiti di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.