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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 4
Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica e logo identificativo
1. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle associazioni di rievocazione storica della Toscana.
2. Le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 1, possono utilizzare nelle proprie attività un logo identificativo recante la dicitura “Associazione storica della Regione Toscana”. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 13, definisce il logo, le modalità dell’autorizzazione e della revoca del suo utilizzo.
3. L’elenco di cui al comma 1, è aggiornato, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle domande presentate ai sensi dell’articolo 5.
4. La tenuta dell’elenco e i suoi aggiornamenti sono curati dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. L’elenco e i suoi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.