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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 3
Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana e logo identificativo
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’anno successivo, a seguito di parere del Comitato delle rievocazioni storiche della Toscana di cui all’articolo 6, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all’elenco di cui all’articolo 4, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 13, e tenuto conto della ricorrenza di anniversari e commemorazioni di ciascun anno.
1 bis. La celebrazione del Capodanno dell’Annunciazione, stabilita il 25 marzo di ogni anno, dall’articolo 3 bis, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 ) col “Corteo Storico del Capodanno dell’Annunciazione”, è inserita di diritto tra le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1. (4)

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 23.

2. Le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1, recano il logo identificativo di “Manifestazione di rievocazione storica della Regione Toscana”.
3. Il calendario è articolato su base provinciale e di esso è data ampia diffusione nell’ambito delle attività di comunicazione della Regione Toscana e delle iniziative di promozione di cui all’articolo 12.
4. La definizione delle caratteristiche del logo di cui al comma 2, l’esatta articolazione territoriale del calendario e le modalità di presentazione delle candidature delle manifestazioni da iscrivere annualmente sono disciplinate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.