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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per rievocazione storica s’intende l’attività:
a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi, o contesti di vita, del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione a un determinato territorio regionale: città, quartiere, paese, località;
b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di associazioni di rievocazione, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici in modo immersivo e incorporato;
c) caratterizzata da pratiche performative come l’uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l’organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità.
2. Ai fini della presente legge, per manifestazioni di rievocazione storica si intendono quegli eventi pubblici che presentano le seguenti caratteristiche:
a) la rappresentazione scenica e performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie;
b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con l’ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, anche riuniti in associazioni;
c) il carattere aggregativo e inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani e per la sostenibilità ambientale;
d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione.
3. Ai fini della presente legge, per associazioni di rievocazione storica s’intendono le associazioni del Terzo settore che hanno per fine statutario la valorizzazione della storia e della cultura materiale e intangibile del proprio territorio, nel rispetto di saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività, anche attraverso l’organizzazione o la partecipazione attiva a manifestazioni come descritte al comma 2, e alla creazione di reti collaborative a livello intraregionale, nazionale e sovranazionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.