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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 12
Promozione delle manifestazioni
1. Nell’ambito delle proprie attività di comunicazione come previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale delle comunicazioni) la Regione Toscana garantisce la massima diffusione alle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all’articolo 3.
2. La Giunta regionale, anche tenuto conto delle ricorrenze storiche di ciascun anno, sentito il Comitato di cui all’articolo 6 e in collaborazione con l’Agenzia regionale Toscana promozione turistica, e con la Fondazione Sistema Toscana, attiva specifiche campagne promozionali, anche di livello internazionale, rivolte alla massima diffusione e conoscibilità delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana. Le campagne promozionali si articolano con rotazione annuale secondo il criterio generale della più ampia conoscenza delle manifestazioni, anche minori, organizzate sul territorio regionale.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 13 definiscono le modalità di collaborazione con l’Agenzia regionale e la Fondazione di cui al comma 2 e i caratteri delle relative campagne di promozione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.