Menù di navigazione

Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 11
Attività didattiche ai sensi del sistema nazionale di istruzione e formazione
1. In attuazione dei principi espressi nella presente legge, la Regione Toscana sostiene e promuove, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell’ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, secondo i principi stabiliti all’Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g)) anche nell’ambito del sistema coordinato di cui all’articolo 4 e del piano delle arti di cui all’Sito esternoarticolo 5 del medesimo d.lgs. 60/2017 .
2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell’autonomia scolastica, concorrono all’attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento ed ampliamento del piano triennale dell’offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.
3. A tal fine, la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, definiscono con cadenza triennale un organico programma di interventi, attraverso specifici accordi o convenzioni, a sostegno delle specifiche progettualità delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, tese alla valorizzazione del patrimonio culturale intangibile delle tradizioni locali e delle manifestazioni rievocative di cui all’articolo 3.
4. In sede di prima applicazione il programma di cui al comma 3 è definito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.