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Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27

Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, dell' 11 agosto 2021

Art. 10
Attività di co-progettazione
1. Al fine di realizzare specifici progetti, anche innovativi e sperimentali, finalizzati all’attuazione delle manifestazioni di cui all’articolo 3, gli enti locali, in forma singola o associata, mediante avviso pubblico, attivano forme di partenariato con le associazioni di cui all’articolo 4, ricorrendo al procedimento della co-progettazione di cui all’articolo 11 del l.r. 65/2020 , anche ad esito delle attività di co-programmazione di cui all’articolo 10 della medesima l.r. 65/2020 .
2. Per gli scopi di cui al presente articolo, gli enti locali di cui al comma 1, detengono la titolarità delle scelte e predeterminano i contenuti dell’avviso pubblico contenente:
a) gli obiettivi generali e specifici dei progetti;
b) le aree di intervento;
c) la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali;
d) i requisiti per l’adesione ai progetti in co-progettazione.
3. All’interno del procedimento di co-progettazione s’inserisce l’elaborazione di specifici disciplinari descrittivi delle attività anche preparatorie delle pratiche rievocative e concernenti i relativi livelli di sicurezza.
4. Possono aderire alle attività di co-progettazione, in qualità di partner di progetto, anche soggetti diversi da quelli iscritti all’elenco di cui all’articolo 4, purché in partenariato con almeno una delle associazioni iscritte al predetto elenco che eserciti la funzione di capofila, nel rispetto del disposto dell’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 4), della l.r. 65/2020 .
5. I soggetti della co-progettazione di cui al comma 1, nell’ambito delle forme di partenariato attivate, concorrono alla realizzazione dei progetti anche mediante l’apporto di proprie risorse materiali, immateriali ed economiche, nonché mediante la concessione in uso di beni pubblici alle associazioni di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.