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Legge regionale 2 agosto 2021, n. 26

Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 71, parte prima, del 6 agosto 2021

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 74/2019
1. Al punto 3 del preambolo della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Sito esternodecreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 , di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), dopo le parole: “
la Commissione europea ha deferito
” sono aggiunte le seguenti “
(Causa C-644/2018)
”.
2. Dopo il punto 3 del preambolo della l.r. 74/2019 è inserito il seguente:
3 bis. In data 10 novembre 2020, in riferimento alla causa C-644/2018, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dichiarato inadempiente l’Italia:
- per aver superato, in maniera sistematica e continuativa, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso quanto al valore limite giornaliero a partire dal 2008 al 2017, venendo meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- per non aver adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle di PM10 venendo meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, la quale prevede che i piani per la qualità dell’aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
”.
3. Il punto 5 del preambolo della l.r. 74/2019 è sostituito dal seguente:
5. Dal 2018 la zona IT0907 “Prato-Pistoia” risulta aver rispettato i limiti di concentrazione previsti dalla normativa; mentre, nella zona IT0909 “Valdarno pisano e piana lucchese” permangono valori di PM10 con limiti di concentrazione al di sopra della soglia
consentita dalla direttiva, limitatamente alla stazione di tipo urbana-fondo della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria,
denominata LU-Capannori nella quale il valore limite giornaliero di 50μg/m³, da non superare per più di 35 volte in anno, è stato superato numerose volte a partire dal 2010;
”.
4. Il considerato n. 6 del preambolo della l.r. 74/2019 è sostituito dal seguente:
6. Per le aree di superamento “Piana Lucchese” e “Prato- Pistoia”, dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana) è emerso che la causa principale di tali superamenti è da ricercarsi nella combustione di biomasse, sia per il riscaldamento civile, sia come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all’aperto; in particolare l’ultima edizione del progetto PATOS ha rilevato che la sorgente “combustione di biomasse”, presso la stazione di LU-Capannori, nell’area di superamento “Piana Lucchese” contribuisce per una percentuale del 53 per cento durante i giorni di superamento, con valori di picco che raggiungono i 70 μg/m³ e con andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità, che comporta valori molto elevati durante la stagione fredda e che tendono a zero durante l'estate;
”.
5. Dopo il punto 7 del preambolo della l.r. 74/2019 è inserito il seguente:
7 bis. Il perdurare dei superamenti nell’area di superamento “Piana Lucchese”, in particolare presso la stazione di LU-Capannori, rende necessario prevedere misure idonee ad assicurare l’ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea il 10 novembre 2020 in riferimento alla causa (C-644/18), prevedendo, laddove non rappresentino l’unico sistema di riscaldamento, limitazioni all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse, ivi incluso il divieto di utilizzo, con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide);
”.
6. Dopo il punto 7 bis del preambolo della l.r. 74/2019 è inserito il seguente:
7 ter. Con la
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
(Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), la Regione ha stanziato tre milioni di euro nel triennio 2021 – 2023 per l’attuazione di interventi previsti nei piani di azione comunale (PAC) per i comuni oggetto della procedura di infrazione per il superamento dei valori limite in materia di inquinamento atmosferico;
”.
7. Nel punto 11 del preambolo della l.r. 74/2019 le parole: “
il limite
” sono sostituite dalle seguenti: “
il valore limite
”.
8. Il punto 16 del preambolo della l.r. 74/2019 è sostituito dal seguente:
16. Nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualità dell’aria, che hanno indotto una progressiva diminuzione delle zone in cui si verificano superamenti dei valori limite e dell’entità dei superamenti stessi per il PM10 e il biossido di azoto NO2, le procedure di infrazione avviate sono in fase avanzata (procedura n. 2014/2147 in fase di sentenza ex art. 258 del TFUE e procedura n. 2015/2043 in fase di ricorso art. 258 TFUE), per cui risulta necessario porre in essere misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a tali valori limite nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l’aggravamento della procedura (n. 2014/2147) ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
”.
9. Al punto 18 del preambolo della l.r. 74/2019 , dopo le parole “
biossido di azoto (NO2)
” è aggiunto il seguente periodo: “
e alla limitazione all’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” ai sensi del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 186/2017 nei territori dei comuni, posti a un’altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m., in cui risulta superato il valore limite relativo al PM10;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.