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Legge regionale 13 luglio 2021, n. 22

Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 14 luglio 2021





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n.4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità espresso nella seduta del 27 maggio 2021;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di dare adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana, si provvede alla ricollocazione del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali;


Approva la presente legge


CAPO I
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 1
Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
e dei direttori
” sono soppresse.
Art. 2
Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
2. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole: “
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al comma 2 del presente articolo e le disposizioni previste per i direttori dagli articoli 15 e 16
”.
Art. 3
Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009
1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
e di direttore
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“1
bis. L’incarico di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.
”.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato.
”.
4. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 4
Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 le parole: “
, che sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale
” sono soppresse.
Art. 5
Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della l.r. 1/2009 le parole: “
e dei direttori
” sono soppresse.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. In via di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 1/2009 come modificato dall’articolo 3 comma 3, è approvata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)
Art. 7
Incarico di responsabilità di segretario generale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è abrogato.
2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente: “
Il trattamento economico del segretario generale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni Locali, è determinato dall'Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.