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Legge regionale 13 luglio 2021, n. 22

Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 14 luglio 2021

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 1
Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
e dei direttori
” sono soppresse.
Art. 2
Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
2. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole: “
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al comma 2 del presente articolo e le disposizioni previste per i direttori dagli articoli 15 e 16
”.
Art. 3
Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009
1. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
e di direttore
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“1
bis. L’incarico di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.
”.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato.
”.
4. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 4
Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 le parole: “
, che sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale
” sono soppresse.
Art. 5
Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 1/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 18 bis della l.r. 1/2009 le parole: “
e dei direttori
” sono soppresse.
Art. 6
Disposizioni transitorie
1. In via di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 1/2009 come modificato dall’articolo 3 comma 3, è approvata entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.