Menù di navigazione

Legge regionale 16 giugno 2021, n. 20

Disposizioni concernenti l’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 18 giugno 2021




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità);


Considerato quanto segue:


1. Con l.r. 42/2015 la Regione Toscana ha istituito l’Osservatorio regionale della legalità, con il principale scopo di raccogliere informazioni inerenti al progredire della eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni mafiose sul territorio regionale e avanzare proposte di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto di ogni forma di criminalità organizzata;


2. Al fine di rendere operativo il predetto Osservatorio, si rende necessario apportare modifiche alla l.r. 42/2015 al fine di superare alcune criticità emerse in fase applicativa;


3. È opportuno, inoltre, implementare le funzioni e i compiti dell’Osservatorio, al fine di rendere sempre più efficace uno strumento istituzionale permanente che sia in grado di monitorare e prevenire attivamente l’eventuale diffusione di fenomeni criminali, valutando le azioni di contrasto più incisive da mettere in atto a tutti i livelli istituzionali;


Approva la presente legge


Art. 1
Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 42/2015
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità), è sostituito dal seguente:
2. Rientrano tra gli ulteriori compiti dell’Osservatorio:
a) la raccolta di informazioni funzionali a verificare il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;
b) promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l’attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla
legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
(Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
c) analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell’usura, dell’estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;
d) elaborare linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità
organizzata, da condividere con le regioni e con gli enti locali;
e) raccogliere le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;
f) organizzare seminari tematici e iniziative di carattere culturale con le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale;
g) promuovere iniziative rivolte agli studenti ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per contribuire all’educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici
.”.
Art. 2
Comitato di indirizzo. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 42/2015
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 42/2015 è sostituito dal seguente:
4. Il comitato d’indirizzo è composto da:
a) il presidente, individuato tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalità, del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata;
b) il Presidente del Consiglio regionale;
c) tre consiglieri, uno dei quali espressione dei gruppi consiliari di minoranza;
d) un rappresentante della Giunta regionale;
e) quattro rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e uno dall’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);
f) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, richiesti alle principali e più rappresentative, per territorialità e numero degli iscritti, associazioni antimafia toscane;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;
i) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell’Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana;
l) un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l’ente di appartenenza;
m) un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa;
n) un rappresentante, previo accordo, per ogni corpo appartenente alle forze dell’ordine italiane
.”.
2. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 42/2015 le parole: “
di almeno tredici membri
” sono sostituite dalle seguenti: “
almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b), c), d) ed e)
”.
Art. 3
Conferenza annuale. Inserimento dell’articolo 3.1 nella l.r. 42/2015
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 42/2015 è inserito il seguente:
Art. 3.1 Conferenza annuale
1. L’Osservatorio, d’intesa con il Consiglio regionale, organizza annualmente una conferenza quale momento pubblico di confronto e dibattito sulle attività perseguite.
2. L’Osservatorio presenta durante la conferenza annuale un rapporto sull’attività svolta.
3. La partecipazione alla conferenza annuale è aperta al pubblico
.”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.