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Legge regionale 16 giugno 2021, n. 20

Disposizioni concernenti l’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 18 giugno 2021

Art. 2
Comitato di indirizzo. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 42/2015
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 42/2015 è sostituito dal seguente:
4. Il comitato d’indirizzo è composto da:
a) il presidente, individuato tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo sociale o nei settori della prevenzione del crimine, della promozione della legalità, del contrasto ai fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata;
b) il Presidente del Consiglio regionale;
c) tre consiglieri, uno dei quali espressione dei gruppi consiliari di minoranza;
d) un rappresentante della Giunta regionale;
e) quattro rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e uno dall’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);
f) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, richiesti alle principali e più rappresentative, per territorialità e numero degli iscritti, associazioni antimafia toscane;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative a livello regionale;
i) un rappresentante designato dalla Commissione regionale dell’Associazione bancaria italiana (ABI) Toscana;
l) un rappresentante delle istituzioni scolastiche designato dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, previa intesa con l’ente di appartenenza;
m) un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale regionale, previa intesa con la stessa;
n) un rappresentante, previo accordo, per ogni corpo appartenente alle forze dell’ordine italiane
.”.
2. Al comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 42/2015 le parole: “
di almeno tredici membri
” sono sostituite dalle seguenti: “
almeno di tutti i membri di cui al comma 4, lettere a, b), c), d) ed e)
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.