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Legge regionale 16 giugno 2021, n. 20

Disposizioni concernenti l’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 18 giugno 2021

Art. 1
Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 42/2015
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità), è sostituito dal seguente:
2. Rientrano tra gli ulteriori compiti dell’Osservatorio:
a) la raccolta di informazioni funzionali a verificare il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose;
b) promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l’attività di collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con particolare attenzione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici ed al Centro di documentazione cultura della legalità democratica di cui alla
legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
(Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);
c) analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell’usura, dell’estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;
d) elaborare linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità
organizzata, da condividere con le regioni e con gli enti locali;
e) raccogliere le informazioni e i dati utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti, dalla genesi alla conclusione dei lavori;
f) organizzare seminari tematici e iniziative di carattere culturale con le associazioni ambientaliste, le associazioni di volontariato e di promozione sociale operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale;
g) promuovere iniziative rivolte agli studenti ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per contribuire all’educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.