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Legge regionale 15 giugno 2021, n. 19

Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 17 giugno 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 122 e l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la Sito esternolegge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e, in particolare, l'articolo 21 per il quale “Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive regioni”;


Vista la Sito esternolegge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'Sito esternoarticolo 122, primo comma, della Costituzione );


Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 maggio 2021;


Considerato quanto segue:


1. È necessario intervenire sull'articolo 13 della l.r. 74/2004 , che si occupa del rimborso delle spese inerenti alle elezioni regionali, per far fronte alle criticità derivati dalla concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni elettorali, con conseguente pluralità e interdipendenza dei procedimenti di rimborso, regionali e statali, in un quadro caratterizzato dall’emergenza sanitaria e dalla conseguente difficoltà di piena operatività degli uffici interessati;


2. Le modifiche consistono nella individuazione, in via generale, dei termini entro i quali la Regione deve provvedere ai rimborsi, e alla possibilità di modificarli quando il rimborso della Regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, è connesso ad analogo procedimento statale, nonché nell’espressa e più circostanziata previsione delle modalità e dei termini per procedere alle spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti da personale statale a seguito delle intese tra Regione e amministrazioni dello Stato;


3. È infine necessario intervenire, più specificamente, per consentire la più semplice definizione dei rimborsi ai comuni per le elezioni del 2020, secondo una sequenza che veda anzitutto l’erogazione della quota parte della Regione per le spese comuni in misura identica a quella definita dallo Stato, successivamente l’erogazione delle spese riferibili alle sole elezioni regionali, e infine la possibilità, da parte della Regione di intervenire, nei limiti dello stanziamento di bilancio, con rimborsi integrativi in favore dei comuni che non hanno avuto integrale ristoro per spese comunque ritenute ammissibili dallo Stato;


4. Per provvedere al più presto all’adozione dei provvedimenti di rimborso delle spese effettuate dai comuni e coordinare le attività regionali con quelle svolte dagli organi statali, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 74/2004
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è sostituito dal seguente:
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto da parte dei comuni, la Giunta regionale verifica l’ammissibilità delle spese ai sensi del presente articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Con deliberazione della Giunta regionale il termine di cui al secondo periodo può essere rideterminato fino a un massimo di nove mesi, quando il rimborso della Regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, è connesso ad analogo procedimento statale.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:
3 bis. Le spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti, a seguito delle intese di cui all’articolo 15, dal personale delle amministrazioni dello Stato sono effettuate sulla base della documentazione prevista nelle intese medesime. I conseguenti atti di impegno e di liquidazione sono assunti entro la data stabilita a norma del comma 3 per i rimborsi ai comuni. Entro i medesimi termini si provvede, a norma della legislazione statale e sulla base dei dati comunicati dagli uffici competenti, alla spesa per i compensi dei componenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale.
”.
Art. 2
Disposizioni transitorie sui rimborsi spese per le elezioni del 2020
1. Per le elezioni regionali svolte nell’anno 2020, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, commi 3 e 3 bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), come modificato dall’articolo 1 della presente legge, al fine di definire i rimborsi che devono essere erogati ai comuni:
a) la Regione rimborsa la quota di propria competenza per le spese sostenute dai comuni a seguito dello svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con le altre consultazioni disposte dalla legge statale; la quota di competenza della Regione è pari a quella rimborsata dallo Stato, come risultante dai provvedimenti adottati dalle prefetture – uffici territoriali del Governo (UTG) competenti sulla base dei rendiconti dei comuni;
b) la Regione rimborsa altresì ai comuni le seguenti spese, separatamente rendicontate alla Regione, con le modalità da essa indicate:
1) spese per indennità forfetarie corrisposte, a norma dell’articolo 32 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), ai cittadini toscani residenti all’estero per la partecipazione alla consultazione elettorale regionale;
2) spese postali per invio delle cartoline elettorali all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) per le elezioni regionali;
3) spese per stampati non forniti dalla Regione;
4) spese per altre necessità, rientranti tra le tipologie ammesse al rimborso statale e riferibili alle sole elezioni regionali, purché non siano già state oggetto di rimborso o non siano state ritenute inammissibili nei provvedimenti statali di cui alla lettera a).
c) a seguito dei rimborsi di cui di cui alle lettere a) e b), la Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, può deliberare di integrare i rimborsi di cui alla lettera a), ai comuni che hanno presentato spese, ritenute ammissibili dalle prefetture-UTG, che risultano eccedenti il rimborso complessivo attribuito dallo Stato e dalla Regione ai sensi della lettera a); per il rimborso integrativo si applicano i seguenti criteri:
1) è anzitutto possibile riconoscere un rimborso integrativo in misura non superiore alle spese considerate ammissibili dalle prefetture-UTG, e comunque in misura non superiore al 25 per cento della somma che, ai sensi della lettera a), risulta essere stata complessivamente rimborsata dallo Stato e dalla Regione al netto dei compensi ai componenti degli uffici elettorali di sezione;
2) successivamente, è possibile riconoscere ulteriori spese considerate ammissibili dalle prefetture-UTG, con priorità in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale può prevedere che siano considerate nel rimborso integrativo anche spese, riconducibili a quelle per adempimenti comuni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, erroneamente indicate dagli enti locali tra le spese del comma 1, lettera b).
Art. 3
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2, è autorizzata una spesa complessiva fino all’importo massimo di euro 5.800.000,00, cui si fa fronte, per euro 5.700.000,00 con gli stanziamenti già disponibili nell’ambito della Missione di spesa 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per euro 100.000,00 con gli stanziamenti già disponibili nell’ambito della Missione di spesa 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.