Menù di navigazione

Legge regionale 15 giugno 2021, n. 19

Disposizioni sui rimborsi elettorali per le elezioni regionali del 2020. Modifiche alla l.r. 74/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 17 giugno 2021

Art. 1
Spese per il procedimento elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 74/2004
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è sostituito dal seguente:
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine di sei mesi dallo svolgimento delle consultazioni. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione del rendiconto da parte dei comuni, la Giunta regionale verifica l’ammissibilità delle spese ai sensi del presente articolo e procede ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione. Con deliberazione della Giunta regionale il termine di cui al secondo periodo può essere rideterminato fino a un massimo di nove mesi, quando il rimborso della Regione, per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni, è connesso ad analogo procedimento statale.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 74/2004 è inserito il seguente:
3 bis. Le spese per le funzioni, i servizi e le attività svolti, a seguito delle intese di cui all’articolo 15, dal personale delle amministrazioni dello Stato sono effettuate sulla base della documentazione prevista nelle intese medesime. I conseguenti atti di impegno e di liquidazione sono assunti entro la data stabilita a norma del comma 3 per i rimborsi ai comuni. Entro i medesimi termini si provvede, a norma della legislazione statale e sulla base dei dati comunicati dagli uffici competenti, alla spesa per i compensi dei componenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.