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Legge regionale 31 maggio 2021, n. 17

Disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 32/2020 . Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 3 giugno 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006,30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Vista la legge regionale 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 );


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 12 della l.r. 32/2020 ha novellato l’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 , che disciplina la depurazione a carattere prevalentemente industriale, alla luce dei pareri del 21 marzo 2011, n. 7034, e del 12 aprile 2011, n. 7348, formulati dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), escludendo la configurabilità come servizio pubblico locale della gestione degli impianti destinati allo svolgimento di tali attività, anche di proprietà pubblica, se utilizzati per la depurazione di una quota minoritaria di reflui civili.


2. La l.r. 32/2020 ha introdotto nel richiamato articolo 13 bis della l.r. 20/2006 , ulteriori precisazioni finalizzate:


a) ad escludere dal perimetro del servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall'attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e, pertanto, tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonché la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà;


b) a modificare e chiarire casi e condizioni in cui può essere consentita in questi impianti la gestione dei reflui extra flusso.


3. A seguito di una rinnovata valutazione della disciplina di tali impianti e alla luce dell’impugnativa proposta dal Governo avverso l'articolo 12 della l.r. 32/2020 dinanzi alla Corte costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente dinanzi a tale Corte, è necessario abrogare l’articolo 12 della l.r. 32/2020 e procedere ad una revisione dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 volta a regolamentare, in conformità alla normativa di riferimento, la gestione degli impianti di depurazione utilizzati a servizio del servizio idrico integrato in regime di c.d. “common carriage”, come definito dall’ARERA, tenuto anche conto:


a) dell'esperienza applicativa maturata negli anni successivi all'entrata in vigore del Sito esternodecreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali “prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”), che ha recepito la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, introducendo nello specifico la nuova attività cod. 6.11 ricadente nella disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control);


b) del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, della recentissima sentenza del Consiglio di Stato 18 febbraio 2021, n. 2482, che, ai fini della classificazione degli impianti di depurazione e dell’individuazione del regime autorizzativo applicabile, prende in considerazione la “prevalenza” delle acque reflue recapitate nella rete fognaria o nella condotta che confluiscono all’impianto, da valutare, non solo con riferimento al volume fisico degli scarichi, “ma anche sulla base della composizione qualitativa degli scarichi che vi recapitano”.


4. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 32/2020
1. L’articolo 12 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 ), è abrogato.
Art. 2
Depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale. Sostituzione dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006
1. L’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
Art. 13 bis - Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale
1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.
2. Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi possono essere utilizzati, per una quota minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono stipulare apposite convenzioni con i gestori degli impianti di cui al comma 1 per la depurazione delle acque reflue urbane, dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dall’autorità idrica toscana (AIT) calcolato a livello di singolo impianto, secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
4. Ai fini di cui al comma 2, l’AIT provvede ad individuare gli impianti di cui al comma 1.
5. Il dirigente della struttura regionale competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore degli impianti di cui al comma 1, a smaltire nell'impianto rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione e a condizione che non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei
fanghi.
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.