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Legge regionale 14 maggio 2021, n. 15

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in relazione al perdurare della situazione di emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 50, parte prima, del 19 maggio 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;


Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);


Considerato quanto segue:


1. La deliberazione del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 30 aprile 2021;


2. Il perdurare della situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, continua a rendere difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;


3. Si ritiene opportuno prolungare, fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014 , contenute nei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi prevista dalla normativa statale, al 30 dicembre 2021, a causa del perdurare dello stato di emergenza;


4. È opportuno prolungare, fino alla medesima data indicata al punto 3 del presente preambolo, l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 , con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021;


5. È inoltre opportuno consentire, fino alla data del 31 dicembre 2021, gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f), ed l), della l.r. 65/2014 , nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 dicembre 2021;


6. È altresì opportuno, in relazione a quanto espresso nei punti precedenti, prolungare di ulteriori sei mesi la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2020 e di quelli avviati entro la data del 31 dicembre 2020;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art.1
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020
1. Il punto 6 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), è sostituito dal seguente:
6. è necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11,
della l.r. 65/2014
, dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale, fino al 31 dicembre 2021;
”.
2. Al punto 7 del preambolo della l.r. 31/2020 , dopo la parola: “
proroga
” sono aggiunte le seguenti: “
alla medesima data di cui al punto 6
”, e le parole: “
nel medesimo periodo indicato al punto 6 con riferimento ai piani operativi
” sono sostituite dalle seguenti: “d
al 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021
”.
Art. 2
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 31/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “
nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021
” e le parole: “
di un anno
” sono sostituite con le seguenti: “
al 31 dicembre 2021
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 31/2020 le parole: “
nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2021
” e le parole: “
di un anno
” sono sostituite con le seguenti: “
al 31 dicembre 2021
”.
Art. 3
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 31/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: “
31 dicembre 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 dicembre 2021
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 bis della l.r. 31/2020 le parole: “
31 maggio 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2021
”.
Art. 4
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 31/2020 le parole: “
diciotto mesi
” sono sostituite dalle seguenti: “
ventiquattro mesi
”.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.