Legge regionale 16 aprile 2021, n. 14
Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Modifiche alla l.r. 25/1998 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 23 aprile 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la legge. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2014”),
Visto il

Visto il

Visto il

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Considerato quanto segue:
1. La necessità di adeguare la normativa regionale al


2. L’


3. L’

4. Ai sensi dell’

5. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario stabilire le modalità attraverso le quali il comune e il soggetto affidatario del servizio possono venire a conoscenza delle scelte effettuate dall’utenza non domestica per la gestione dei rifiuti;
6. È necessario disciplinare la modalità e i contenuti della comunicazione da parte dell'utenza non domestica al comune e al gestore del servizio pubblico, ai fini del calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell’articolo 198, comma 2 bis, e dell’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell’

7. Tenuto conto che le disposizioni statali riferite alle utenze non domestiche sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, si rende necessario stabilire l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni contenute nella presente legge regionale, per le comunicazioni che devono essere effettuate ai fini delle raccolte differenziate dei rifiuti che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 198 e 238

Approva la presente legge
Art. 1
Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche. Inserimento dell'articolo 20 decies nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 20 novies nel titolo IV della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
“
Art. 20 decies - Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche
1. Nel rispetto dell’

, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’

, lo comunicano al comune e all’affidatario del servizio pubblico, a pena di irricevibilità, entro il termine di cui all’

(Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell’Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1 è allegato l’accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'

, provvedono a farne richiesta entro il termine di cui all'

o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
4. Al fine di poter conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria ai sensi dell'

, entro il 1° febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 1, comunica al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento i quantitativi
dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione con l’indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell’operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.
5. Con cadenza annuale, il comune trasmette le informazioni relative alle utenze non domestiche all’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (ARRR) in via telematica, entro il termine di cui all’articolo 30, comma 2.
”.Art. 2
Disposizione transitoria concernente le modalità di comunicazione per le utenze non domestiche di cui all’articolo 20 decies. Inserimento dell'articolo 32 quater nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 32 ter della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
“
Art. 32 quater - Disposizione transitoria concernente le modalità di comunicazione per le utenze non domestiche di cui all’articolo 20 decies
1. Con riferimento all’anno 2021, la comunicazione di cui all’articolo 20 decies, comma 1, è effettuata entro il termine di cui all’

o, nel caso in cui tale termine non sia previsto dalla legge di conversione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo e produce i suoi effetti per l'anno in corso a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del comune.
2. Le comunicazioni effettuate oltre la data di cui al comma 1 producono effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno 2022.
3. Sono fatte salve le istanze già presentate prima dell'entrata in vigore del presente articolo.
”.Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.