Legge regionale 30 marzo 2021, n. 13
Disposizioni in materia di nomina dei componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla l.r. 73/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 7 aprile 2021
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
Considerato quanto segue:
1. È opportuno inserire alcune deroghe alle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per consentire una maggiore flessibilità e autonomia alle associazioni dei professionisti nella designazione dei propri rappresentanti quali componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali, consentendone la continuità nella carica, al fine di valorizzarne l'esperienza maturata e garantire, al contempo, alla Regione, la presenza di interlocutori esperti nelle materie di interesse delle professioni;
2. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, in previsione dell’imminente scadenza per la nomina dei componenti della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 73/2008
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) è inserito il seguente:
“
6 bis. Ai componenti della Commissione non si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 13, commi da 2 a 5 ter, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.