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Legge regionale 5 marzo 2021, n. 11

Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);


Vista la Sito esternolegge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ed in particolare, l’articolo 1;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi);


Visto il decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’Interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'Sito esternoart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 );


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio);


Considerato quanto segue:


1. Visto il Programma di Governo 2020 – 2025 approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n.1, e che la Regione ha da tempo avviato politiche territoriali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la rigenerazione delle aree urbane degradate e per il miglioramento della qualità degli insediamenti, in attuazione delle finalità e degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e territoriale contenuti nella l.r. 65/2014 e nel piano di indirizzo territoriale (PIT), con valenza di piano paesaggistico regionale (PPR);


2. Tali politiche trovano attuazione, non solo nell’approvazione di strumenti urbanistici comunali, redatti ai sensi della l.r. 65/2014 e del PIT-PPR, molti dei quali già approvati o in fase di approvazione ma, anche e soprattutto, nel finanziamento delle previsioni in essi contenuti di maggiore rilievo e strategicità;


3. Le politiche di riqualificazione territoriale, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità degli insediamenti trovano profonda sinergia con le politiche ambientali dell’Unione europea per il miglioramento della qualità dell’aria e di promozione dell’uso di combustibili alternativi, nonché con le politiche della Regione di sostegno alle forme di mobilità sostenibile;


4. Risulta necessario rafforzare le misure di sostegno ai comuni che realizzino parcheggi per il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree urbane caratterizzate da rilevante densità insediativa;


5. È opportuno, in coerenza con quanto evidenziato nei precedenti punti 2, 3 e 4, che la Regione eroghi contributi a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi;


6. È necessario stabilire criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi ai comuni che realizzino parcheggi, privilegiando quegli interventi che favoriscano l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi, quelli che soddisfino esigenze di ambito sovra comunale, quelli che favoriscano l’adeguamento alle disposizioni legislative in materia di dotazione minima di aree per parcheggio, quelli che comportino la riqualificazione o recupero del patrimonio edilizio esistente;


7. È altresì necessario stabilire criteri per le pianificazioni intercomunali di area vasta, posto che tali pianificazioni assicurano l’ambito territoriale adeguato al miglioramento delle condizioni ambientali e al decongestionamento dei centri urbani;


8. È necessario tenere conto dello stato di avanzamento dei progetti da ammettere al contributo regionale, nonché della sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 23 .

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Come da avviso di rettifica della l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 art. 23 , B.U. n. 7 del 7 febbraio 2024: “ si segnala che, per correggere un mero errore materiale, il comma 1 dell'articolo 23 deve leggersi nel modo che segue: "1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2021 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “ e 2 bis ”, e le parole: “ del progetto definitivo ” sono sostituite dalle seguenti: “ del progetto di fattibilità tecnica ed economica ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.