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Legge regionale 3 marzo 2021, n. 8

Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 (Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020. Approvazione);


Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo 2020 – 2025);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015 );


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021);


Considerato quanto segue:


1. La presenza di mura storiche per borghi e città è una costante nel contesto della Toscana e rappresenta un dato identitario rilevante del territorio. Qui, infatti, sono presenti a tutt’oggi strutture murarie di varie epoche in tutte le città capoluogo di provincia e si contano due dei quattro capoluoghi di provincia italiani che conservano una cinta muraria integra: Lucca e Grosseto;


2. Tali edificazioni, già presenti a partire dall’epoca etrusca e romana, si accrescono in età medioevale, quando il ruolo difensivo delle fortificazioni murarie diviene essenziale e, con esso, anche l’edificazione di castelli e torri, per proseguire all’epoca dei liberi comuni, quando le città divennero luogo d’incontro e commercio. È in questo periodo che le strutture murarie, con gli edifici connessi, assumono, oltre al prevalente ruolo di difesa della comunità nel suo complesso, una connotazione di elemento urbanistico; infine nel Rinascimento, epoca in cui il valore architettonico si aggiunse al ruolo strategico e difensivo e si ebbero altissime espressioni di carattere progettuale;


3. Il recupero dell’accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, rappresenta dunque un intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e identitario del territorio della Regione e consente di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato. Ciò ai fini di una promozione e valorizzazione dell’appartenenza identitaria per i cittadini residenti e una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per i turisti;


4. La materia trova compiuta disciplina nella presente legge e pertanto si abroga la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);


5. I tempi tecnici necessari all’espletamento delle procedure istruttorie connesse all’attuazione della presente legge, rendono opportuno prevederne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.