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Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7

Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 7
Relazione
1. La Giunta regionale presenta annualmente, entro il 31 ottobre, al Consiglio regionale ed alla commissione consiliare competente, una relazione che descrive i progetti realizzati con i contributi erogati ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, ed il loro stato di attuazione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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