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Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7

Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 4
Contributi
1. La Giunta regionale concede contributi in conto capitale a beneficio degli enti locali per interventi su immobili di loro proprietà, nell’ambito di progetti di valorizzazione culturale e di apertura alla cittadinanza, secondo i criteri di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e con gli indirizzi ed i criteri espressi nella deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015 ), nei limiti previsti dal bilancio di previsione, con deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2.

Note del Redattore:

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Nota soppressa

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.