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Legge regionale 3 marzo 2021, n. 7

Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 10 marzo 2021

Art. 3
Interventi
1. Nell’ambito dell’attività di valorizzazione del patrimonio di rilevanza storica e culturale della Toscana, la Regione disciplina interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare storico e di pregio di proprietà degli enti locali.
2. La Regione sostiene i seguenti interventi in via prioritaria in ordine decrescente:
a) interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione di immobili storici e di pregio di proprietà degli enti locali, in modo da consentire l’accesso e la fruizione degli stessi alla cittadinanza per fini culturali e aggregativi;
b) interventi di riqualificazione di immobili storici e di pregio di proprietà degli enti locali finalizzati all’uso istituzionale degli stessi.

Note del Redattore:

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Nota soppressa

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.