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Legge regionale 12 febbraio 2021, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di sismica e di gestione dei rifiuti in adeguamento alla normativa statale e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 69/2019 e 22/2015.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 17 febbraio 2021



PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), m bis) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Visto il Sito esternodecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito degli eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 giugno 2019, n. 55 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021);


Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), e, in particolare, l'articolo 13;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”);


Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015);


Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019);


Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 2, depositata in Cancelleria in data 31 gennaio 2021 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 20 gennaio 2021, 1a serie speciale n. 3;


Considerato quanto segue:


1. A seguito dell'entrata in vigore del Sito esternod.l. 32/2019 , convertito, con modificazioni, con dalla Sito esternol. 55/2019 , è stato necessario modificare la l.r. 65/2014 per la parte riguardante la sismica, in adeguamento della legislazione statale;


2. Le modifiche alla l.r. 65/2014 , nella materia della sismica, sono state introdotte nell'ordinamento regionale mediante la l.r. 69/2019 che è stata impugnata dal Governo, mediante ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato in data 24 gennaio 2020;

3. Nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla l.r. 69/2019 , la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza 2/2021 ritenendo fondate alcune censure formulate dal Governo avverso la l.r. 69/2019 ;


4. Risulta, conseguentemente, necessario procedere al rapido adeguamento delle disposizioni regionali in materia di sismica alla normativa statale di riferimento, in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale;


5. L'intervento legislativo regionale risulta fondamentale, al fine di consentire il normale svolgimento dell'attività edilizia, dando certezza del quadro normativo di riferimento;


6. In particolare, è necessario modificare l'articolo 182 della l.r. 65/2014 , prevedendo che, ai fini dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 209 della l.r. 65/2014 , le strutture regionali competenti debbano verificare la doppia conformità degli interventi alle norme tecniche vigenti sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità;


7. È necessario correggere inoltre gli articoli 168 e 174 della l.r. 65/2014 , nel senso indicato dalla Corte costituzionale e abrogare l'articolo 73 della l.r. 69/2019 ;


8. Alla luce della proroga dello stato di emergenza di cui al Sito esternod.l. 2/2021 e alle persistenti difficoltà che tale situazione determina nell’attività amministrativa degli enti locali, appare opportuno prorogare il termine temporale “30 giugno 2021” di cui all’articolo 44 bis della l.r. 22/2015 , al “31 dicembre 2021”, termine entro il quale la Regione può supportare, a richiesta e a titolo gratuito, le province e la Città metropolitana di Firenze, nell’esercizio delle funzioni di verifica e di controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate in materia di rifiuti, funzioni ad esse ricondotte dalla sentenza della Corte costituzionale 129/2019, in attesa che tali enti organizzino i propri uffici;


9. È necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in quanto l’intervento legislativo è urgente, essendo i procedimenti di cui all’articolo 182 della l.r. 65/2014 sospesi dalla data del 21 gennaio 2021, a seguito della pubblicazione della sentenza 2/2021 sulla Gazzetta Ufficiale, in attesa dell’adeguamento legislativo alla sentenza;


Approva la presente legge

Art. 1
Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 168 della l.r. 65/2014
1. Il comma 4 dell'articolo 168 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente:
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 170 ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti che, nel corso dei lavori, si intendano apportare al progetto originario.
”.
Art. 2
Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 170 bis della l.r. 65/2014
Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 174 della l.r. 65/2014
1. Al comma 4 dell'articolo 174 della l.r. 65/2014 , dopo le parole “Sito esternod.p.r. 380/2001 ”, sono inserite le seguenti: “
, completa degli allegati previsti da tale norma,
”.
2. Il comma 5 dell'articolo 174 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
5.La relazione di cui al comma 4 è trasmessa allo sportello unico, unitamente agli allegati di cui all'
Sito esternoarticolo 65 del d.p.r. 380/2011
e al giornale dei lavori strutturali.
”.
Art. 4
Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 182 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 182 della l.r. 65/2014 dopo le parole: “e che risultano conformi alla normativa tecnica” sono inserite le seguenti: “
ai sensi del comma 2”
.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 182 della l.r. 65/2014 , dopo le parole “normativa tecnica” sono inserite le seguenti: “
vigente sia al momento della realizzazione delle opere stesse sia al momento della presentazione dell’istanza
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 182 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. Nei casi di cui al comma 1, la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformità alle norme tecniche vigenti, sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione dell’istanza, l’autorizzazione in sanatoria oppure l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria.
”.
Art. 5
Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Abrogazione dell'articolo 73 della l.r. 69/2019
1.
L'
articolo 73 della legge regionale 22 novembre 2019, n. 69
(Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015), è abrogato.
Art. 6
Supporto allo svolgimento delle funzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze, oggetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche all’articolo 44 bis della l.r. 22/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 44 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56 . Modifiche alle leggi 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2021
”.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.