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Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021.

Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31 dicembre 2020

Art. 17
Contributi finalizzati ad incentivare progetti di promozione della raccolta differenziata e dell'economica circolare
1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e promuovere le filiere dell'economia circolare finalizzate al riciclo del rifiuto, la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di complessivi euro 3.500.000,00 per il periodo 2021-2024 (23)

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 23.

:
a) a titolo di premialità per i comuni che abbiano conseguito i migliori risultati nella raccolta differenziata;
b) al fine di sostenere la realizzazione di progetti relativi ad interventi legati alla creazione o al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita, qualitativa o quantitativa, della raccolta differenziata.
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono erogati in quota uguale a ciascuno degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione idrica Toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), che provvede ad assegnarli ai comuni che, nell'ambito del relativo ATO, si siano contraddistinti per i migliori risultati nella raccolta differenziata nell'anno precedente, in termini assoluti e di differenziale, tenuto conto anche di aspetti di tipo qualitativo. Tali contributi sono vincolati all'utilizzo, da parte dei comuni assegnatari, per la realizzazione di interventi o azioni finalizzati ad investimenti in materia di economia circolare.
3. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono erogati in quota uguale a ciascuno degli ATO di cui alla l.r. 69/2011 che provvede ad assegnarli ai comuni che nell'ambito del relativo ATO, elaborino e presentino, in forma singola o associata, progetti volti alla realizzazione di interventi legati alla creazione ed al rafforzamento di filiere di riciclo o alla crescita quali/quantitativa della raccolta differenziata.
4. Possono presentare i progetti di cui al comma 3, solo i comuni che, nell'ultima annualità per la quale sia disponibile il dato ufficiale, abbiano raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa nazionale.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità operative e attuative per l'assegnazione dei contributi in coerenza con i principi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a complessivi euro 3.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 200.000,00 per l'anno 2021 sul bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 ed euro 700.000,00 per il 2023 sul bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023, a copertura dei contributi di cui al comma 1, lettera a);
b) euro 449.666,67 per l'anno 2021 sul bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, euro 1.190.333,33 per il 2023 ed euro 960.000,00 per il 2024 sul bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2023 e 2024, a copertura dei contributi di cui al comma 1 lettera b).(10)

Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 24; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 23.


Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 19 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 , ed infine sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 21 .

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Parole prima sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 22 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 23 .

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Comma prima sostituito con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 24 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 15 .

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Note soppresse.

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Parola cosi sostituita con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 1.

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Parole cosi sostituite con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 7 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 20 .

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Parola sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 , ed ora così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art.15.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 21 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 22 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.