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Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 125, parte prima, del 2 dicembre 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio Regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria a fronte della particolare situazione economica in cui versano gli operatori e i cittadini alla luce della situazione epidemiologica da COVID-19, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2020 è ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 ;


2. Con deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2019, n. 1035 è stato disposto che il conguaglio delle somme dovute a seguito dell’adeguamento dei canoni delle concessioni acqua e uso del demanio idrico, sulla base del tasso di inflazione, con riferimento alle concessioni rilasciate o il cui canone è in scadenza nel corso dell’annualità 2019, sia corrisposto unitamente al canone per il 2020;


3. Si rende necessario non applicare, per gli anni 2019 e 2020, l’aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato di cui all’articolo 28, comma 7, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60 (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), e dell’articolo 18, comma 5, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015);


4. La Giunta regionale con deliberazione 15 settembre 2020, n. 1267 ha approvato il documento di attuazione regionale (DAR) versione n. 6, del programma operativo regionale (POR) “Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014 – 2020, nel quale è contenuta l'azione 3.1.1 sub 4) “Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’articolo 11 bis della l.r. 73/2005 ”, il cui piano finanziario prevede una dotazione di 1.000.000,00 di euro, con la quale è opportuno incrementare le risorse destinate agli interventi a sostegno delle cooperative di comunità;


5. È opportuno finanziare o cofinanziare, per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, alcuni interventi di investimento nell'ambito dell'assistenza territoriale;


6. Si rende necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione carnevale di Viareggio a titolo di prosecuzione nel sostegno alle spese di organizzazione dell'edizione 2020 di detto carnevale;


7. Si rende necessario un intervento finanziario straordinario della Regione in favore della Fondazione festival pucciniano per assicurare continuità alla copertura della spesa per la costruzione del teatro all’aperto di Torre del Lago Puccini;


8. È necessario sostenere anche quelle attività imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione, per lo spettacolo dal vivo e le scuole di danza, che hanno subito perdite rilevanti conseguenti alla sospensione delle attività di spettacolo in ragione della emergenza sanitaria;


9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni in materia di entrate
Art. 1
Proroga della riduzione dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree
1. Per l'anno 2020 è ridotta del 100 per cento l'aliquota dell'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). A decorrere dal 2021 all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 .
2. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta per l'annualità 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 , dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell’imposta.
Art. 2
Rinuncia all’adeguamento del tasso di inflazione
1. Per le annualità 2019 e 2020, al canone di concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della medesima l.r. 80/2015 non è applicato l’aggiornamento determinato sulla base del tasso di inflazione programmato.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stimate in euro 1.390.000,00 per l'anno 2020 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
2. All’onere di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, stimato in euro 5.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 4
Cooperative di comunità. Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 73/2005
1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), è sostituito dal seguente:
4 bis. Nel biennio 2020 ¬ 2021 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.890.000,00, cui si fa fronte:
a) per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
b) per euro 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021.
”.
Art. 5
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021), la parola: “
151.234.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
162.134.804,54
”, e la parola: “
51.234.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
62.134.804,54
”.
Art. 6
Contributo alla Fondazione festival pucciniano
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione festival pucciniano un contributo fino ad un massimo di euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (1)

Parole così sostituite l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio.
2. Ai fini del comma 1 il periodo di riferimento del piano di gestione della Fondazione festival pucciniano di cui all'articolo 62, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è prorogato al 31 dicembre 2021 (2)

Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

.
3. Il contributo è erogato a seguito della valutazione di congruità del contributo in rapporto all’ammontare delle rate del debito in scadenza nell’anno 2020 e nell’anno 2021, (3)

Parole aggiunte con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

a fronte dei mutui contratti dalla Fondazione per la finalità di cui al comma 1 ed al piano di cui al comma 2.
3 bis. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. (5)

5. Comma aggiunto con l.r.29 novembre 2021, n. 44, art. 18.

4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte rispettivamente:
a) per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021. (4)

Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Art. 7
Contributo in favore della Fondazione carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione carnevale di Viareggio un contributo nella misura massima di euro 1.000.000,00, a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del carnevale di Viareggio, edizione 2020.
2. Il contributo è erogato a seguito della valutazione positiva del programma dell'edizione 2020 della manifestazione e della congruità dell'equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 con le risorse iscritte nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 8
Misure a sostegno delle attività imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione per lo spettacolo dal vivo e delle scuole di danza a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19
1. La Regione Toscana attiva specifiche misure economiche di sostegno in favore delle attività imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo e delle scuole di danza, danneggiate a seguito dell’epidemia da Covid-19.
2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di aiuti, in forma di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di complessivi euro 800.000,00 per l’annualità 2020.
3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le tipologie di beneficiari, il periodo rispetto al quale viene rilevata la perdita di entrate o di fatturato ed il livello di perdita da considerarsi rilevante ai fini dell’accesso alle misure di sostegno, nonché, sulla base delle domande ritenute ammissibili, l’entità del contributo da assegnare a ciascun beneficiario, tenuto conto delle risorse disponibili di cui al comma 2.
4. Possono presentare domanda di concessione dei contributi:
a) i soggetti esercenti le attività imprenditoriali inerenti all’organizzazione e gestione degli spettacoli dal vivo che:
1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni;
2) non siano finanziati a valere sul fondo unico per lo spettacolo (FUS);
3) in ragione dell’emergenza sanitaria, abbiano subito una perdita rilevante del proprio fatturato.
b) le scuole di danza che:
1) abbiano sede operativa in Toscana da almeno tre anni;
2) non abbiano già beneficiato del FUS per progetti triennali di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla Sito esternolegge 30 aprile 1985, n. 163 );
3) in ragione dell’emergenza sanitaria, abbiano subito una perdita rilevante del proprio fatturato o, nel caso di associazioni, delle entrate derivanti dalla relativa attività istituzionale.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)”.
6. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 per l’annualità 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.”.
CAPO III
Norme finali
Art. 9
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione dell’articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni contenute nella presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati nell’allegato D della legge regionale 27 novembre 2020, n. 94 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Terza variazione).
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.