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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 69

Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 luglio 2020

Art. 1
Inquadramento del personale giornalista
1. Abrogato
2. Abrogato
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, e informate le organizzazioni sindacali ivi comprese quelle rappresentative della categoria dei giornalisti, sono definite, con efficacia a decorrere dell’entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 e al comma 2, nelle more dell’attuazione dell’Sito esternoarticolo 1, comma 160, della l. 160/2019 , le tabelle di equiparazione, l’organizzazione del lavoro ed ogni altra disposizione attuativa di quanto previsto dal presente articolo.
4. Con atto della direzione competente in materia di personale si provvede all’inquadramento del personale interessato dalle disposizioni di cui alla presente legge, sulla base di quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3.
5. I commi 1 e 2 e quanto disposto nella deliberazione di cui al comma 3, sono efficaci fino alla sottoscrizione del contratto integrativo successivo al CCNL per l’attuazione dell’articolo 18 bis del CCNL Funzioni locali 2016 – 2018 e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 160, della l. 160/2019 .

Note del Redattore:

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2. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e dell’art. 8 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 45.

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3. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 212 del 20 luglio 2021 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell’assegno ad personam di cui all’art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all’Sito esternoart. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , recante «Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2023, n, 29, art. 46

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.