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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 53

Misure di sostegno all'attività sportiva dilettantistica. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 10 luglio 2020

Art. 5
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 30 ottobre 2020.
2. Entro il 31 dicembre 2021 tutti i soggetti beneficiari del contributo presentano una relazione sull’impiego del contributo medesimo.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 luglio 2020, n. 57, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.