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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 8
Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici
1. In attuazione della Sito esternolegge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), nonché in attuazione della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e in coordinamento con gli strumenti previsti dalla medesima l.r. 32/2009 , la Regione incentiva, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro e mediante le risorse di cui all’articolo 6, la riduzione degli sprechi; valorizza e promuove, in particolare:
a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande distribuzione;
b) la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite dai soggetti come definiti dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera b), della l. 166/2016 , a fini di solidarietà sociale, dove si possano reperire gratuitamente generi di prima necessità;
c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali;
d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;
e) il recupero delle eccedenze alimentari delle strutture addette alla panificazione;
f) il recupero di farmaci e beni di parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e delle parafarmacie.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.