Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34
Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020
Art. 7
Piattaforme informatiche e azioni per il riuso dei beni
1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare la realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei materiali di seguito indicati a scopo di solidarietà sociale:
a) materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati;
b) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è utilizzata una quota delle risorse di cui all’articolo 6, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.