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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 7
Piattaforme informatiche e azioni per il riuso dei beni
1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare la realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei materiali di seguito indicati a scopo di solidarietà sociale:
a) materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati;
b) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è utilizzata una quota delle risorse di cui all’articolo 6, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.