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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 6
Incentivi a favore dell’economia circolare in materia di rifiuti
1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 , è istituito il “Fondo regionale addizionale” alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, come previsto dall’Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 , a finanziare:
a) gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'Sito esternoarticolo 199 del d.lgs. 152/2006 ;
b) gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 quater e 206 quinquies Sito esternodel d.lgs. 152/2006 ;
c) il cofinanziamento degli impianti e l'attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
3. Ai sensi e nei limiti delle destinazioni stabilite dall’Sito esternoarticolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in conformità con le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ) e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, una quota fino al 20 per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi è destinata all’attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare.
4. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 4, della l.r. 60/1996 , sono individuate le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale di cui al comma 1 e la quota fino al massimo del 20 per cento di cui al comma 3.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.