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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 4
Documento d’azione per la promozione dell’economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti
1. In coerenza con gli obiettivi e contenuti minimi definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008 ), secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della medesima l.r.1/2015 e nel rispetto degli atti di programmazione di settore, la Giunta regionale approva entro il 31 dicembre 2021, previo parere della commissione consiliare competente, il documento d’azione per la promozione dell’economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti e la valorizzazione dei prodotti riciclati sulla base dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.
2. Con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i necessari aggiornamenti periodici al documento d’azione per l’economia circolare.
3. Il documento d’azione per l’economia circolare di cui al comma 1, contiene:
a) le iniziative tecnologiche e gestionali da attuare da parte dei soggetti presenti ai tavoli tecnici, funzionali alla riduzione della produzione dei rifiuti;
b) le azioni per soddisfare il fabbisogno impiantistico necessario all’ottimizzazione della gestione delle quantità dei rifiuti generati ed alla loro valorizzazione, con particolare riferimento a quelli prodotti dai principali cicli produttivi, nel rispetto del principio di prossimità;
c) le azioni per l’informazione che siano mirate a orientare i comportamenti di famiglie, imprese e istituzioni a una maggiore consapevolezza e responsabilità ecologica.
4. Il documento d’azione può prevedere la stipula di accordi tra la Giunta regionale e i soggetti presenti ai tavoli tecnici per il raggiungimento di specifici obiettivi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.