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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 2
Tavoli tecnici per la promozione dell’economia circolare per i rifiuti
1. Al fine di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la quota di quelli avviati a riciclo e favorire la chiusura del ciclo produttivo, sono istituiti tavoli tecnici per la promozione dell’economia circolare con i seguenti compiti:
a) individuare le modalità tecnologiche e gli strumenti amministrativi per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;
b) individuare, coerentemente a quanto previsto dalla pianificazione di settore, il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili;
c) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;
d) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (CAM) emanati in attuazione del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione).
2. I tavoli tecnici riguardano, in particolare:
a) il settore produttivo lapideo, con particolare riferimento all’estrazione e lavorazione del marmo;
b) i settori produttivi tessile, cartario, conciario e pelletteria;
c) il settore produttivo chimica, con riferimento agli scarti della produzione;
d) il settore siderurgico;
e) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
f) i rifiuti da costruzione e demolizione;
g) i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue;
h) il ciclo integrato dei rifiuti urbani.
3. In relazione a particolari esigenze emerse nella prassi applicativa, possono essere costituiti con la deliberazione di cui al comma 5, tavoli tecnici relativi ad altri settori o comparti.
4. In relazione ai temi trattati, ai tavoli tecnici partecipano le strutture regionali competenti, le associazioni rappresentative dei settori produttivi interessati, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., gli ambiti territoriali ottimali (ATO), le imprese eventualmente interessate, gli organismi tecnici e di ricerca competenti in materia di rifiuti.
5. La Giunta regionale costituisce, con deliberazione, i tavoli tecnici e ne determina le modalità di funzionamento.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.